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9 luglio 2024 Penale e processo
Corte d'Appello di Palermo: la riabilitazione dalla misura di prevenzione
La buona condotta non consiste soltanto nell'astenersi dal compimento di fatti-reato, ma postula pure il rispetto delle norme generalmente osservate dai consociati, anche quando le stesse non sono penalmente sanzionate.
di La Redazione
LA QUESTIONE: Riabilitazione dalla misura di prevenzione. | |
L'accusa Si esprimeva positivamente in ordine alla richiesta di riabilitazione dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, avanzata da un soggetto a suo tempo condannato. |
La difesa Proponeva richiesta di riabilitazione dopo il decorso di cinque anni dalla cessazione della misura, allegando la sussistenza del requisito della “buona condotta”. |
La soluzione del giudice Concedeva la riabilitazione. |
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In pratica... La buona condotta non consiste soltanto nell'astenersi dal compimento di fatti-reato, ma postula il rispetto delle norme generalmente osservate dai consociati, anche quando le stesse non siano penalmente sanzionate. | |
IL PROVVEDIMENTO
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CONFORMI
Cass, Sez. I, 196/02 |
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