L'attore
Con ricorso ex art. 281-decies cpc la ricorrente aveva chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendente diretta di cittadino italiano, emigrato all'estero ed ivi deceduto, senza mai naturalizzarsi e senza aver mai rinunciato alla cittadinanza italiana.
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Il convenuto
Il Ministero resistente non si è costituito in giudizio.
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La soluzione del giudice
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla legge n. 91/1992 e relativi regolamenti di esecuzione. L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano fino al richiedente. Ebbene, nel caso in esame, osserva il giudice che il parente di Tizio non era mai stato naturalizzato cittadino brasiliano e mai aveva rinunciato alla cittadinanza italiana, avendola quindi trasmessa iure sanguinis al figlio che l'aveva a sua volta trasmessa ai suoi discendenti, sicché questi erano a loro volta cittadini italiani. Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti erano venuti al mondo; in altre parole la trasmissione era avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile e ribadito che il sistema - così adeguato ai valori costituzionali - deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della legge. Domanda accolta.
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