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9 novembre 2023
Concorrenza e mercato
Esclusa l’adozione di obblighi generali e astratti nei confronti di una piattaforma di comunicazione stabilita in un altro Stato membro

Nella lotta contro i contenuti illeciti su Internet, uno Stato membro non può imporre al fornitore di una piattaforma di comunicazione stabilito in un altro Stato membro obblighi generali e astratti. Lo ha stabilito la CGUE con la sentenza in commento.

di La Redazione

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Una legge austriaca, introdotta nel 2021 prevede l'obbligo per i fornitori nazionali ed esteri di piattaforme di comunicazione di predisporre meccanismi di dichiarazione e verifica dei contenuti potenzialmente illeciti. Questa legge dispone, inoltre, la pubblicazione regolare e trasparente delle segnalazioni di contenuti illeciti nonché il controllo circa il rispetto delle disposizioni di legge da parte di un'autorità amministrativa.

Google Ireland, Meta Platforms Ireland e TikTok, tre piattaforme stabilite in Irlanda, sostengono che la legge austriaca è contraria al diritto dell'Unione, in particolare alla direttiva sui servizi della società dell'informazione.

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Investita della questione da parte di un giudice austriaco, la CGUE si pronuncia con la sentenza C-376/22 del 9 novembre 2023.
Nelle sue argomentazioni, Corte ricorda anzitutto l'obiettivo della direttiva: creare un quadro normativo per garantire la libera circolazione dei servizi della società dell'informazione tra gli Stati membri. A tal fine, la direttiva elimina gli ostacoli rappresentati dai diversi regimi nazionali applicabili a tali servizi grazie al principio del controllo nello Stato membro di origine.

Tuttavia, precisa la Corte, «gli Stati membri diversi dallo Stato membro di origine del servizio in questione non possono adottare provvedimenti di carattere generale e astratto applicabili indistintamente a qualsiasi prestatore di una categoria di servizi della società dell'informazione. Con “indistintamente” si intendono i prestatori stabiliti in tale Stato membro e i prestatori stabiliti in altri Stati membri».
Infatti, l'adozione da parte di uno Stato membro di adottare tali obblighi generali e astratti metterebbe in discussione il principio del controllo nello Stato membro di origine del servizio interessato sul quale si basa la direttiva, minerebbe la fiducia reciproca tra gli Stati membri e violerebbe anche la libera prestazione dei servizi.

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