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14 ottobre 2024
Responsabilità civile e assicurazioni
Responsabilità da prodotto difettoso, l'Unione europea adegua la normativa
Il Consiglio europeo ha aggiornato la Direttiva 85/374/CEE, integrando le specifiche inerenti alle nuove tecnologie e alla diffusione dell'economia circolare.
di La Redazione
Aggiornate le normative europee sulla responsabilità civile. Era nell'aria da un po' di tempo: la Direttiva del 1985 sul danno da prodotto difettoso aveva bisogno di essere rinnovata; le disposizioni andavano completate tenendo conto delle caratteristiche digitali, dalla sempre maggiore globalità della produzione e dell'economia che sta diventando sempre più circolare. L'adeguamento era già stato preannunciato ed entrerà in vigore a partire dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale (10 ottobre 2024), mentre gli Stati membri avranno due anni di tempo per recepire la direttiva.
La nuova Product Liability Directive
Il regime di responsabilità per danno da prodotto dell'Unione risale a quasi quarant'anni fa e il suo scopo era quello di risarcire le persone dei danni fisici o alla proprietà causati dall'oggetto in questione. Le norme rinnovate avvantaggiano il consumatore, ma incoraggiano anche l'implementazione e l'adozione di nuove tecnologie, oltre che garantire chiarezza giuridica e parità di condizioni ai produttori.Le principali novità della Direttiva riguardano:
  • l'economia digitale: la definizione di «prodotto» è stata estesa ai file di fabbricazione digitale e ai software. Anche le piattaforma online, se agiscono come operatore economico, possono essere ritenute responsabili per la vendita di un prodotto difettoso, proprio come qualsiasi altro commerciante;
  • l'economia circolare: quando un prodotto viene riparato e aggiornato al di fuori del controllo del produttore originale, la società o la persona che ha modificato il prodotto dovrebbe essere ritenuta responsabile;
  • la divulgazione delle prove: è stata introdotta una semplificazione del diritto al risarcimento, garantendo alla persona lesa che chiede un risarcimento dinnanzi al tribunale nazionale possa richiedere l'accesso alle prove pertinenti a disposizione del produttore;
  • i prodotti acquistati da produttori extra-UE: per garantire un risarcimento ai consumatori, l'azienda che importa il prodotto o il rappresentante del produttore estero con sede nell'UE possono essere ritenuti responsabili dei danni provenienti da fabbricanti non comunitari;
  • l'onere della prova: quando il consumatore danneggiato si trova ad affrontare difficoltà eccessive nel provare la difettosità del prodotto o il nesso causale tra la sua difettosità e il danno, un tribunale può decidere che il ricorrente sia tenuto a provare solo la probabilità che il prodotto fosse difettoso o che la sua difettosità sia una probabile causa del danno.
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