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20 novembre 2024
Lavoro e previdenza sociale
Divieto dei prodotti ottenuti con il lavoro forzato: arriva l’ok definitivo del Consiglio UE

È atteso in Gazzetta Ufficiale dell’UE il regolamento che vieta i prodotti ottenuti con il lavoro forzato sul mercato UE; esso si applicherà una volta trascorsi tre anni dalla data di entrata in vigore.

di La Redazione

La Commissione UE presentava il 14 dicembre 2022 un regolamento che vieta i prodotti ottenuti attraverso il lavoro forzato in tutta l’Unione europea.
A gennaio 2024, il Consiglio UE adottava la sua posizione negoziale e poco dopo, il 5 marzo 2024, Consiglio e Parlamento raggiungevano un accordo provvisorio sulla proposta.

Ebbene, il 19 novembre 2024 il regolamento ha ottenuto il via libera definitivo del Consiglio UE, il quale ha adottato il regolamento che ora prosegue la sua corsa verso la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE.
Il regolamento costruisce un quadro complessivo su cui fondare un’azione legale volta a contrastare i prodotti ottenuti con il lavoro forzato sul mercato interno.
La Commissione UE avrà adesso il compito di creare una banca dati delle zone o dei prodotti a rischio di lavoro forzato, allo scopo di aiutare le autorità competenti nella valutazione di possibili violazioni del regolamento, e in base a tali valutazioni la Commissione (laddove si tratti di ricorso al lavoro forzato al di fuori dell’UE) o gli Stati membri (quando la circostanza si verifichi nel loro territorio) possono avviare un’indagine.
Inoltre, sarà compito degli Stati membri condividere le informazioni con gli altri Stati membri qualora sospettino delle violazioni al regolamento in altri territori dell’Unione ovvero condividere le informazioni con la Commissione nel caso sospettino che ciò accada in un Paese terzo.

La decisione finale di vietare, ritirare e smaltire i prodotti ottenuti con il ricorso al lavoro forzato sarà assunta dall’autorità che ha avviato l’indagine e si applicherà in tutti gli altri Stati membri sulla base del principio del riconoscimento reciproco.

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