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10 gennaio 2024 Penale e processo
PPT: ecco le regole da seguire per il deposito telematico degli atti processuali penali
Sono state pubblicate le specifiche tecniche per il deposito telematico degli atti processuali penali. Insieme a queste si dispone la proroga del vecchio regime fino alla fine dell'anno.
di Avv. e Giornalista pubblicista Paolo Grillo
Oggetto
Deposito telematico degli atti processuali penali

Destinatari:
  • avvocati
Premessa
Dopo il fermento dello scorso luglio e lo stop giunto dal Ministero non appena ci si rese conto che le disposizioni introdotte non avrebbero potuto trovare corretta applicazione, ecco una nuova puntata per Processo Penale Telematico. Questa volta si tratta di un Decreto ministeriale – il numero 217 del 29 dicembre 2023 – con il quale, ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. n. 150/22 (c.d. riforma Cartabia), si dettano le regole per il deposito telematico degli atti processuali penali. Complice la sua redazione, si è creata una certa confusione tra gli interpreti all'indomani della sua pubblicazione in Gazzetta, avvenuta il 30 dicembre. Cercando di non perderci tra i flutti degli incisi, delle subordinate e dei “fermo quanto disposto”, vedremo adesso di ricostruire – tentando di fornirvene una ricostruzione intellegibile – qual è lo stato dell'arte in tema di deposito degli atti processuali penali. Per non perdere la via maestra, terremo conto di dover rispondere a una domanda (o, piuttosto, a un'implorazione) molto semplice: dopo l'entrata in vigore del decreto n. 217/23 come bisognerà depositare un atto processuale penale? Scopriremo che una volta tanto avvocati, magistrati e cancellieri si troveranno tutti nella stessa barca.
Utenti abilitati, interni o esterni
L'art. 1 del Decreto 29 dicembre 2023 n. 217 (d'ora in poi Decreto 217) definisce il suo ambito di applicazione. La mission del Decreto 217 è quella di dettare le regole tecniche «riguardanti il deposito, la comunicazione e la notificazione con modalità telematiche degli atti e documenti», nonché la consultazione e la gestione dei fascicoli informatici civili e penali.
Detto questo, occorre familiarizzare con la definizione che viene offerta del concetto di “utenti”. La summa divisio operata dal Ministero separa gli utenti abilitati interni (magistrati, cancellieri, eccetera) dagli utenti abilitati esterni pubblici e privati. I primi sarebbero, a mente dell'art. 2 n. 9 del Decreto 217, l'Avvocatura Generale dello Stato, le avvocature Distrettuali, gli avvocati e i procuratori dello Stato, e tutti i dipendenti pubblici statali, regionali, provinciali e comunali, nonché il personale di P.G. tenuti alla trasmissione di una notizia di reato e dei suoi seguiti. Gli utenti abilitati esterni privati sono coloro che, non appartenendo alle categorie appena elencate, sono legittimati ad accedere ai servizi, alle piattaforme e alle risorse del “dominio giustizia”, previa identificazione digitale. L'avvocato, in buona sostanza, appartiene a pieno titolo a questa categoria.
Il Portale dei depositi telematici
Andando avanti tra i meandri delle lettere e dei numeri da cui è composto l'art. 2, incontriamo un'altra definizione che, normativamente parlando, costituisce un innesto nel D.M. 21 febbraio 2011 n. 44. Adesso vi figurerà un art. 7-bis, che contiene il ritratto del “portale dei depositi telematici e delle notizie di reato”: con l'espressione “Portale dei depositi telematici” si intende quello strumento che consente la trasmissione per via telematica da parte dei soggetti abilitati esterni (quindi non riguarda né i magistrati, né il personale di cancelleria) degli atti e dei documenti del procedimento.
Il “Portale delle notizie di reato” è invece appannaggio esclusivo delle forze di P.G. e degli altri soggetti tenuti per legge a trasmettere una notitia criminis e gli atti relativi «su canale sicuro protetto da un meccanismo di crittografia», che consenta di identificare l'autore dell'accesso e di tracciarne l'attività. Teniamo ben presente che il vero e proprio – l'unico, oseremmo dire – deposito telematico è quello che si esegue mediante portale. Tutte le altre modalità che incontreremo lungo il nostro cammino esplorativo, quand'anche prevedessero l'utilizzo di strumenti telematici – cioè un computer, la connessione internet e via dicendo -, non conducono ad un autentico “deposito telematico” (il riferimento è all'invio degli atti a mezzo PEC).
Il deposito telematico: in base all’utente cambia lo strumento
Andiamo al deposito telematico. Fino a qui, è tutto chiaro:
  • GLI UTENTI ABILITATI ESTERNI (quindi, ad esempio, gli avvocati) trasmetteranno gli atti processuali penali mediante il portale dei depositi telematici o quello delle notizie di reato. Non viene fatta distinzione tra abilitati esterni pubblici e privati. L'atto si intende ricevuto dal “dominio giustizia” nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione da parte del portale dei depositi telematici. Da questo istante in poi l'atto è da considerarsi depositato senza che sia necessario l'intervento di personale di cancelleria o segreteria, «salvo il caso di anomalie bloccanti».
  • GLI UTENTI ABILITATI INTERNI, dopo aver sottoscritto l'atto con firma elettronica qualificata o con firma digitale, depositeranno gli atti tramite l'applicativo informatico in loro dotazione.
Le tre modalità degli atti: telematico, cartaceo e PEC
L'aspetto interpretativo più complicato del Decreto 217 è senza dubbio quello che riguarda l'entrata in vigore della disciplina sul deposito telematico, vista insieme alla convivenza con altre e diverse modalità di deposito degli atti processuali. Il timore degli utenti è intuibile: sbagliare metodologia di deposito significa inficiare la validità dell'atto, con tutte le immaginabili conseguenze. Proprio su questo versante, dove occorreva chiarezza e semplicità lessicale, troviamo una selva di richiami, rimandi e contorsioni sintattiche che impediscono al lettore di raffigurarsi uno “schema” delle regole chiaro e limpido. E', insomma, una matassa con tanti bandoli, e bisogna sceglierne necessariamente due per trovare una chiave interpretativa valida. Proviamo a utilizzare quelli della figura dell'utente e del rapporto regola-eccezione.
LE REGOLE PER GLI AVVOCATI DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO 217
DAL 14 GENNAIO 2024, NELLA FASE DELLE INDAGINI PRELIMINARI Potranno depositarsi telematicamente atti, documenti, richieste e memorie da destinare soltanto ai seguenti uffici giudiziari:
  • procura della repubblica presso il tribunale
  • procura europea
  • ufficio gip presso il tribunale
  • procedimento di avocazione presso la procura generale
DAL 14 GENNAIO 2024, NELLE FASI ALTRE FASI PROCESSUALI
(tranne per i procedimenti di prevenzione, esecuzione e quelli riguardanti i rapporti con autorità giudiziarie straniere)
Potranno depositarsi telematicamente atti, documenti, richieste e memorie da destinare soltanto ai seguenti uffici giudiziari:
  • corte di appello
  • tribunale ordinario
  • giudice di pace
  • procura della repubblica presso il tribunale
  • procura europea
  • procura generale presso la corte di appello

Quanto appena detto lo troviamo nei commi 1 e 2 dell'art. 3 del Decreto 217.

Ricapitolando: tutti gli atti relativi alla fase delle indagini preliminari e a quelle successive possono essere depositati telematicamente A MENO CHE:

  • Non riguardino la fase dell'esecuzione, le misure di prevenzione e i rapporti con autorità straniere;
  • Non siano destinati a uffici giudiziari DIVERSI da quelli indicati, per i quali vigono regole temporali specifiche per l'attivazione del deposito telematico.

IN QUESTI CASI OCCORRERA' UTILIZZARE MODALITA' DI DEPOSITO NON TELEMATICO

Quanto appena detto lo ritroviamo al comma 3 dell'art. 3 del Decreto 217.

DAL 1° GENNAIO 2025, IN TUTTI I CASI Dovranno – quindi senza possibilità di utilizzare modalità diverse – depositarsi telematicamente tutti gli atti destinati a:
  • procura della repubblica presso il tribunale
  • procura europea
  • tribunale
DAL 30 GIUGNO 2025, IN TUTTI I CASI Dovranno – quindi senza possibilità di utilizzare modalità diverse – depositarsi telematicamente tutti gli atti destinati a:
  • procura generale presso la corte di appello
  • corte di appello
  • procura generale presso la cassazione
  • corte di cassazione
DAL 1° GENNAIO 2026, IN TUTTI I CASI Dovranno – quindi senza possibilità di utilizzare modalità di deposito diverse – depositarsi telematicamente tutti gli atti destinati a:
  • procura della repubblica presso il tribunale per i minorenni
  • tribunale per i minorenni
  • tribunale di sorveglianza
  • procedimenti di prevenzione
  • procedimenti esecutivi
  • rapporti con autorita' straniere
  • giudice di pace

Quanto appena detto lo ritroviamo ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 3 del Decreto 217.

LE MODALITA' ALTERNATIVE DI DEPOSITO DEGLI ATTI PROCESSUALI PER GLI AVVOCATI DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO 217
GLI ATTI PROCESSUALI DAL 14 GENNAIO FINO AL 31 DICEMBRE 2024, IN TUTTI I CASI TRANNE
  • depositi in fase indagini
  • opposizione richiesta archiviazione
  • riapertura delle indagini
  • nomina, revoca e rinuncia del difensore
(per i quali occorrerà servirsi necessariamente del portale depositi)
Potranno essere depositati a mezzo PEC o in formato cartaceo.
PER LA SOLA FASE DELLE INDAGINI È CONSENTITO L'USO DELLA PEC O DEL DEPOSITO CARTACEOSOLTANTO NEI SEGUENTI CASI:
  • impugnazioni cautelari
  • impugnazione sequestro probatorio

Questa disciplina la ritroviamo nel comma 8, che attualmente presenta un difetto di coordinamento con i commi precedenti (in particolare con il 2), come è stato fatto osservare dal UCPI in una nota inviata al Viceministro, che vi alleghiamo. Si rimane in attesa di un intervento correttivo che interessi il comma 8, nella parte in cui rimanda al comma 3 e non al comma 2 (come logicamente dovrebbe essere).

Concludendo
Una cosa è certa: come esempio di tecnica normativa, il Decreto 217 non potrà mai ambire al podio. Avremmo preferito, specialmente in un momento di transizione nel quale è fisiologico che si generino incertezze applicative, una disciplina agile, semplice, immediata. Confidiamo adesso nell'indispensabile intervento correttivo, che dovrà interessare necessariamente l'aspetto più spinoso della disciplina transitoria, che è quella foriera delle maggiori ansie della classe forense.
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