Deposito telematico degli atti processuali penali
Destinatari:
- avvocati
Detto questo, occorre familiarizzare con la definizione che viene offerta del concetto di “utenti”. La summa divisio operata dal Ministero separa gli utenti abilitati interni (magistrati, cancellieri, eccetera) dagli utenti abilitati esterni pubblici e privati. I primi sarebbero, a mente dell'art. 2 n. 9 del Decreto 217, l'Avvocatura Generale dello Stato, le avvocature Distrettuali, gli avvocati e i procuratori dello Stato, e tutti i dipendenti pubblici statali, regionali, provinciali e comunali, nonché il personale di P.G. tenuti alla trasmissione di una notizia di reato e dei suoi seguiti. Gli utenti abilitati esterni privati sono coloro che, non appartenendo alle categorie appena elencate, sono legittimati ad accedere ai servizi, alle piattaforme e alle risorse del “dominio giustizia”, previa identificazione digitale. L'avvocato, in buona sostanza, appartiene a pieno titolo a questa categoria.
Il “Portale delle notizie di reato” è invece appannaggio esclusivo delle forze di P.G. e degli altri soggetti tenuti per legge a trasmettere una notitia criminis e gli atti relativi «su canale sicuro protetto da un meccanismo di crittografia», che consenta di identificare l'autore dell'accesso e di tracciarne l'attività. Teniamo ben presente che il vero e proprio – l'unico, oseremmo dire – deposito telematico è quello che si esegue mediante portale. Tutte le altre modalità che incontreremo lungo il nostro cammino esplorativo, quand'anche prevedessero l'utilizzo di strumenti telematici – cioè un computer, la connessione internet e via dicendo -, non conducono ad un autentico “deposito telematico” (il riferimento è all'invio degli atti a mezzo PEC).
- GLI UTENTI ABILITATI ESTERNI (quindi, ad esempio, gli avvocati) trasmetteranno gli atti processuali penali mediante il portale dei depositi telematici o quello delle notizie di reato. Non viene fatta distinzione tra abilitati esterni pubblici e privati. L'atto si intende ricevuto dal “dominio giustizia” nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione da parte del portale dei depositi telematici. Da questo istante in poi l'atto è da considerarsi depositato senza che sia necessario l'intervento di personale di cancelleria o segreteria, «salvo il caso di anomalie bloccanti».
- GLI UTENTI ABILITATI INTERNI, dopo aver sottoscritto l'atto con firma elettronica qualificata o con firma digitale, depositeranno gli atti tramite l'applicativo informatico in loro dotazione.
LE REGOLE PER GLI AVVOCATI DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO 217 | |
DAL 14 GENNAIO 2024, NELLA FASE DELLE INDAGINI PRELIMINARI |
Potranno depositarsi telematicamente atti, documenti, richieste e memorie da destinare soltanto ai seguenti uffici giudiziari:
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DAL 14 GENNAIO 2024, NELLE FASI ALTRE FASI PROCESSUALI (tranne per i procedimenti di prevenzione, esecuzione e quelli riguardanti i rapporti con autorità giudiziarie straniere) |
Potranno depositarsi telematicamente atti, documenti, richieste e memorie da destinare soltanto ai seguenti uffici giudiziari:
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Quanto appena detto lo troviamo nei commi 1 e 2 dell'art. 3 del Decreto 217. Ricapitolando: tutti gli atti relativi alla fase delle indagini preliminari e a quelle successive possono essere depositati telematicamente A MENO CHE:
IN QUESTI CASI OCCORRERA' UTILIZZARE MODALITA' DI DEPOSITO NON TELEMATICO Quanto appena detto lo ritroviamo al comma 3 dell'art. 3 del Decreto 217. |
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DAL 1° GENNAIO 2025, IN TUTTI I CASI |
Dovranno – quindi senza possibilità di utilizzare modalità diverse – depositarsi telematicamente tutti gli atti destinati a:
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DAL 30 GIUGNO 2025, IN TUTTI I CASI |
Dovranno – quindi senza possibilità di utilizzare modalità diverse – depositarsi telematicamente tutti gli atti destinati a:
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DAL 1° GENNAIO 2026, IN TUTTI I CASI |
Dovranno – quindi senza possibilità di utilizzare modalità di deposito diverse – depositarsi telematicamente tutti gli atti destinati a:
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Quanto appena detto lo ritroviamo ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 3 del Decreto 217. |
LE MODALITA' ALTERNATIVE DI DEPOSITO DEGLI ATTI PROCESSUALI PER GLI AVVOCATI
DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO 217
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GLI ATTI PROCESSUALI DAL 14 GENNAIO FINO AL 31 DICEMBRE 2024, IN TUTTI I CASI TRANNE |
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Potranno essere depositati a mezzo PEC o in formato cartaceo. | |
PER LA SOLA FASE DELLE INDAGINI È CONSENTITO L'USO DELLA PEC O DEL DEPOSITO CARTACEOSOLTANTO NEI SEGUENTI CASI: |
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Questa disciplina la ritroviamo nel comma 8, che attualmente presenta un difetto di coordinamento con i commi precedenti (in particolare con il 2), come è stato fatto osservare dal UCPI in una nota inviata al Viceministro, che vi alleghiamo. Si rimane in attesa di un intervento correttivo che interessi il comma 8, nella parte in cui rimanda al comma 3 e non al comma 2 (come logicamente dovrebbe essere). |