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6 novembre 2024 Civile e processo
Nessun perfezionamento della notifica PEC in caso di avviso di mancata consegna
Nel regime antecedente alla novella recata dal D.Lgs. n. 149/2022, la notificazione a mezzo PEC eseguita dall'avvocato ai sensi dell'art. 3-bis della Legge n. 53/1994 non si perfeziona nel caso in cui il sistema generi un avviso di mancata consegna, anche per causa imputabile al destinatario (come nell'ipotesi di saturazione della casella di PEC con messaggio di errore dalla dicitura “casella piena”), ma soltanto se sia generata la ricevuta di avvenuta consegna. Ne consegue che il notificante, ove debba evitare la maturazione a suo danno di un termine decadenziale, sarà tenuto a riattivare tempestivamente il procedimento notificatorio attraverso le forme ordinarie di cui agli artt. 137 e ss. c.p.c., potendo così beneficiare del momento in cui è stata generata la ricevuta di accettazione della originaria notificazione inviata a mezzo PEC.
di Avvocato Maurizio Reale
Il caso

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I ricorrenti, dopo aver ottenuto un giudicato che riconosceva loro un risarcimento di 20.000 euro da parte della controricorrente, avendo della detta somma ricevuto soltanto un pagamento parziale, con atto di precetto intimavano il pagamento del saldo e, la società intimata, proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c..

Il Tribunale di Roma riteneva l'intimazione parzialmente illegittima e la Corte d'Appello di Roma confermava tale decisione.

Avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, veniva proposto gravame dinanzi la Suprema Corte cui seguiva controricorso, nel quale veniva eccepita l'inammissibilità del ricorso per essere lo stesso stato proposto oltre il termine breve di cui all'art. 325 c.p.c..

La controricorrente deduceva, infatti, di aver notificato la sentenza di appello a mezzo PEC in data 31 ottobre 2021 all'indirizzo del difensore degli appellanti, estratto dall'albo dell'Ordine professionale, e di aver ricevuto l'avviso di mancata consegna per essere il messaggio rifiutato dal sistema in quanto presente un “errore 5.2.2 – Info Cert S.p.A. – casella piena” e che tale mancata consegna, imputabile al destinatario, avrebbe comunque consentito il perfezionamento della notificazione, così come affermato dalla Suprema Corte con la decisione n. 3164/2020.

Per questo motivo, il ricorso notificato il 24 gennaio 2022, sarebbe stato tardivamente proposto.

Il Pubblico Ministero, vista la sussistenza di un contrasto giurisprudenziale sulla questione del perfezionamento della notifica in caso di “casella piena,” proponeva la rimessione della causa alle Sezioni Unite, ritenendo che fosse necessario risolvere la questione a livello interpretativo generale. 

La Terza Sezione della Cassazione, con ordinanza interlocutoria, rimetteva la causa al Primo Presidente per la sua assegnazione alle Sezioni Unite, evidenziando che la questione era di particolare rilevanza per la corretta interpretazione delle modalità di notifica mediante PEC in ambito processuale.

Il diritto

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Le Sezioni Unite della Cassazione devono risolvere il contrasto giurisprudenziale circa il perfezionamento della notificazione via PEC quando il messaggio non viene consegnato per causa imputabile al destinatario, in questo caso a causa della “casella piena” del destinatario.

Primo orientamento – Cass. n. 3164/2020 e n. 24110/2021: la notifica deve considerarsi perfezionata quando la casella PEC del destinatario è piena.; secondo questo orientamento, la saturazione della casella PEC è imputabile al destinatario, il quale ha l'obbligo di monitorare la capienza della propria PEC. La normativa di riferimento è rappresentata dall'art. 16 del D.L. n. 179/2012 e dall'art. 149-bis c.p.c., che stabiliscono che la notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento nella casella PEC del destinatario. Tale orientamento attribuisce una responsabilità diretta al destinatario per mantenere spazio disponibile nella propria casella e garantire la ricezione delle notifiche.

Secondo orientamento – Cass. N. 40758/2021 e n. 2193/2023: questo orientamento, opposto al primo, afferma che in caso di mancato perfezionamento della notifica a causa di “casella piena” del destinatario, l'obbligo di procedere con una notifica alternativa ricade sul notificante. Secondo tale indirizzo, il notificante è tenuto a procedere a una nuova notifica tramite un canale alternativo, come il domicilio fisico, se il destinatario ha eletto un domicilio fisico. Inoltre, si esclude che la saturazione della casella PEC possa equivalere a un rifiuto intenzionale di ricevere l'atto, data la possibilità di eleggere un domicilio fisico che richiede un ulteriore tentativo di notifica presso tale indirizzo.

Le Sezioni Unite hanno risolto il contrasto giurisprudenziale adottando l'orientamento che prevede il non perfezionamento della notifica in caso di “casella piena” e hanno affermato che: la notifica a mezzo PEC non si perfeziona se il sistema genera un avviso di mancata consegna, anche per causa imputabile al destinatario, come la saturazione della casella PEC.

Il notificante, nel caso in cui sia necessaria una tempestiva notifica per evitare decadenze, è obbligato a riattivare tempestivamente il procedimento notificatorio con modalità ordinarie, seguendo le disposizioni degli articoli 137 e seguenti del c.p.c. Questa conclusione evita che il notificante subisca gli effetti negativi della decadenza a causa della gestione negligente della casella PEC da parte del destinatario.

Le Sezioni Unite, nel motivare la loro decisione, hanno dato prevalenza alla lettera dell'art. 3-bis della Legge n. 53/1994, che prevede il perfezionamento della notifica solo quando viene generata la ricevuta di avvenuta consegna (RdAC). Questo principio, sancito in base alla normativa vigente prima della riforma del D.Lgs. n. 149/2022, evita interpretazioni che potrebbero favorire la saturazione delle caselle PEC e mantiene l'onere sul notificante di ripetere la notifica secondo le modalità ordinarie

Il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite è il seguente:

«Nel regime antecedente alla novella recata dal d.lgs. n. 149 del 2022, la notificazione a mezzo PEC eseguita dall'avvocato ai sensi dell'art. 3-bis della legge n. 53 del 1994 non si perfeziona nel caso in cui il sistema generi un avviso di mancata consegna, anche per causa imputabile al destinatario (come nell'ipotesi di saturazione della casella di PEC con messaggio di errore dalla dicitura ‘casella piena'), ma soltanto se sia generata la ricevuta di avvenuta consegna (c.d. RdAC). Ne consegue che il notificante, ove debba evitare la maturazione a suo danno di un termine decadenziale, sarà tenuto a riattivare tempestivamente il procedimento notificatorio attraverso le forme ordinarie di cui agli artt. 137 e ss. c.p.c., potendo così beneficiare del momento in cui è stata generata la ricevuta di accettazione della originaria notificazione inviata a mezzo PEC.»

La lente dell'autore

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La decisione della Corte appare assolutamente ineccepibile ed in linea con la normativa di riferimento nonché ad altri e diversi precedenti dei Giudici di legittimità, secondo i quali «l'esito negativo della notifica, sia pure chiaramente imputabile al destinatario per non aver reso possibile la ricezione di messaggi sulla propria casella di PEC, non consente di ritenere perfezionata tale notifica a mezzo PEC; non si applica, invero, con riguardo alla ricevuta di mancata consegna generata a seguito di notifica telematica effettuata da un avvocato ai sensi della L. n. 53 del 1994, la disciplina prevista nel caso in cui la ricevuta di mancata consegna venga generata a seguito di notifica (o comunicazione) effettuata dalla Cancelleria» (Cass., Sez. VI-5, 20 luglio 2018, n. 19397 e Cass., Sez. VI-5, 18 novembre 2019, n. 29851).

Appare evidente come, nessuna norma, in caso di mancata consegna imputabile al destinatario, preveda che la notifica debba comunque considerarsi perfezionata, posto che l'art. 3-bis, comma 3, della Legge n. 53/1994 prevede esclusivamente che «La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68».

Il già menzionato articolo disciplina, dunque, una fattispecie di perfezionamento della notificazione che si fonda, esclusivamente, sulla “RdAC”, la quale, a sua volta, è evento specificamente regolato con effetti determinati.

Dunque, è anzitutto la “legge” - in base alla quale “è regolato” il “giusto processo” (art. 111, primo comma, Cost.) - a perimetrare con chiarezza le modalità e il momento in cui si “perfeziona” la notificazione telematica dell'atto processuale eseguita dall'avvocato.

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