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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 1707
Creditori del mandatario

I creditori del mandatario non possono far valere le loro ragioni sui beni che, in esecuzione del mandato, il mandatario ha acquistati in nome proprio (1706), purché, trattandosi di beni mobili o di crediti, il mandato...

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