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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2751 bis
Crediti per retribuzioni e provvigioni, crediti dei coltivatori diretti, delle società od enti cooperativi e delle imprese artigiane

(1) (2)

Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti (...

Note:
(1)

Articolo aggiunto dall'art. 2 della L. 29 luglio 1975, n. 426, modificazioni al codice civile e alla L. 30 aprile 1969, n. 153, in materia di privilegi.

(2)

Si vedano, per le norme transitorie, gli artt. 15 e 16, L. 29 luglio 1975, n. 426, modificazioni al codice civile e alla

L. 30 aprile 1969, n. 153. Provvedimento non presente in banca dati.
L. 30 aprile 1969, n. 153, in materia di privilegi, citati sub art. 2751, e art. 27
L. 29 maggio 1982, n. 297. Disciplina del trattamento di fine rapporto di lavoro.
L. 29 maggio 1982, n. 297
, sul trattamento di fine rapporto di lavoro, che ha sostituito l'
C.C. 16 marzo 1942, n. 262. Provvedimento non presente in banca dati.
art. 2120 c.c.

(3)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 220 del 29 maggio 2002, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo numero nella parte in cui non munisce del privilegio generale sui mobili il credito del lavoro subordinato per danni conseguenti a malattia professionale, della quale sia responsabile il datore di lavoro.

(4)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 113 del 6 aprile 2004, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo numero nella parte in cui non munisce del privilegio generale sui mobili il credito del lavoratore subordinato per danni da demansionamento subiti a causa dell'illegittimo comportamento del datore di lavoro.

(5)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 326 del 17 novembre 1983, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo numero nella parte in cui non munisce del privilegio generale istituito dall'art. 2 della legge n. 426/1975 il credito del lavoratore subordinato per danni conseguenti ad infortunio sul lavoro, del quale sia responsabile il datore di lavoro, se e nei limiti in cui il creditore non sia soddisfatto della percezione delle indennità previdenziali e assistenziali obbligatorie dovute al lavoratore subordinato in dipendenza dello stesso infortunio.

(6)

Le parole: «, compresi il contributo integrativo da versare alla rispettiva cassa di previdenza ed assistenza e il credito di rivalsa per l'imposta sul valore aggiunto,» sono state inserite dall'art. 1, comma 474, della L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

(7)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 1 del 29 gennaio 1998, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo numero limitatamente alla parola: «intellettuale».

(8)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 167 del 1° luglio 2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo numero e dell'art. 1, comma 474, della L. 27 dicembre 2017, n. 205, nella parte in cui non prevedono, in favore dell'agente che svolga una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, il privilegio generale sui mobili esteso al credito di rivalsa per l'imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle provvigioni dovute per l'ultimo anno di prestazione.

(9)

Questo numero è stato così sostituito dall'art. 36, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, nella L. 4 aprile 2012, n. 35.

(10)

A norma dell'art. 82, comma 3 bis, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, nella L. 9 agosto 2013, n. 98, al fine di garantire i crediti spettanti alle cooperative di lavoro, in relazione alla loro finalità mutualistica, il privilegio di cui a questo numero spettante per corrispettivi dei servizi prestati e dei manufatti prodotti, è riconosciuto qualora le medesime cooperative abbiano superato positivamente o abbiano comunque richiesto la revisione di cui al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220.

(11)

Numero aggiunto dall'art. 18 della L. 31 gennaio 1992, n. 59, in materia di società cooperative.

Si veda, inoltre, l'art. 1, commi 1 e 2, della L. 18 gennaio 1994, n. 44, in materia di cooperative agricole che si riporta:

«1. Le disposizioni del numero 5 bis) dell'art. 2751 bis del codice civile, introdotto dall'art. 18, comma 2, della L. 31 gennaio 1992, n. 59, si applicano anche ai crediti sorti anteriormente alla data di entrata in vigore della citata legge n. 59 del 1992. Esse si applicano altresì se il privilegio è stato fatto valere anteriormente, qualora la procedura sia ancora in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 59 del 1992.

«2. I titolari di crediti privilegiati intervenuti nell'esecuzione o ammessi al passivo fallimentare in data anteriore a quella di entrata in vigore della citata legge n. 59 del 1992 possono contestare i crediti che, per effetto della nuova disposizione di cui all'art. 2751 bis, numero 5 bis), del codice civile, sono stati anteposti ai loro crediti nel grado del privilegio, proponendo opposizione a norma dell'art. 512 del codice di procedura civile, fino alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita, oppure l'impugnazione prevista dall'art. 100 delle disposizioni approvate con R.D. 16 marzo 1942, n. 267, fino a che il giudice competente non abbia reso esecutivo il riparto finale, secondo le norme contenute nelle stesse disposizioni».

(12)

Numero aggiunto dall'art. 18 della L. 31 gennaio 1992, n. 59, in materia di società cooperative.

(13)

Questo numero è stato aggiunto dall'art. 117, comma 2, della L. 23 dicembre 2000, n. 388.

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