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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 856
Competenza dell'autorità giudiziaria

Nelle materie indicate dagli art. 850 e seguenti è salva la competenza dell'autorità giudiziaria per la tutela dei diritti degli interessati. L'autorità giudiziaria non può tuttavia con le sue decisioni provocare una revisione del piano...

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