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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2474
Operazioni sulle proprie partecipazioni

(1)

In nessun caso la società può acquistare o accettare in garanzia partecipazioni proprie, ovvero accordare prestiti o fornire garanzia per il loro acquisto o la loro sottoscrizione.

Note:
(1)

Si riporta il testo del corrispondente articolo previgente:

«2483. (Operazioni sulle proprie quote). In nessun caso la società può acquistare o accettare in garanzia le quote proprie, ovvero accordare prestiti o fornire garanzie per il loro acquisto o la loro sottoscrizione».

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