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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2687
Cessione dei beni ai creditori

Deve essere trascritta, per gli effetti indicati dall'art. 2649, la cessione che il debitore fa dei suoi beni ai creditori, perché questi procedano alla liquidazione dei medesimi e alla ripartizione del ricavato (...

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