
Nonostante le disposizioni degli articoli precedenti, in nessun caso le leggi e gli atti di uno Stato estero, gli ordinamenti e gli atti di qualunque istituzione o ente, o le private disposizioni o...
Articolo abrogato dall'art. 73 della L. 31 maggio 1995, n. 218, a decorrere dal 1° settembre 1995. Si veda ora l'art. 16 della citata L. n. 218/1995.
Richiamano il limite della non contrarietà all'ordine pubblico o al buon costume gli artt.: 5 (atti di disposizione del proprio corpo); 23 e 25 (annullamento e sospensione di deliberazioni di persone giuridiche o di fondazioni); 634 (illiceità della condizione nel testamento); 1229 (clausole di esonero da responsabilità); 1343 (illiceità della causa); 1354 (illiceità della condizione nel contratto); 2031 (esecuzione della gestione di affari contro il divieto dell'interessato); 2035 (irripetibilità della prestazione eseguita per uno scopo contrario al buon costume).
L'ultimo comma doveva intendersi già abrogato dall'art. 3, D.L.vo Lgt. 14 settembre 1944, n. 287, provvedimenti relativi alla riforma della legislazione civile.