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Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 152
Rilascio del passavanti provvisorio

Il passavanti provvisorio è rilasciato in caso di urgenza alle navi di nuova costruzione o provenienti da registro straniero che siano immatricolate nella Repubblica. Il passavanti provvisorio per le navi provenienti da registro straniero può essere rilasciato anche prima della loro immatricolazione nella Repubblica...

Note:
(1)

Questo periodo è stato aggiunto dall'art. 1 del D.L.vo 29 ottobre 2016, n. 221. A norma dell'art. 9, comma 1, dello stesso provvedimento le imprese armatoriali si adeguano alle disposizioni di cui al presente decreto entro diciotto mesi dalla sua entrata in vigore (G.U. Serie gen. - n. 277 del 26 novembre 2016).

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