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Costituzione e codici
Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 718
Funzioni di polizia e di vigilanza

(1)

Le funzioni di polizia degli aeroporti sono esercitate dall'ENAC, anche mediante le proprie articolazioni periferiche, unitamente all'applicazione delle sanzioni e alla ratifica delle misure interdittive...

Note:
(1)

Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 3, comma 4, del D.L.vo 9 maggio 2005, n. 96. A norma dell'art. 20, comma 3, dello stesso provvedimento, tale disposizione entra in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del

D.L.vo , n. 96. Provvedimento non presente in banca dati.
D.L.vo n. 96/2005 (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 131 dell'8 giugno 2005).

(2)

Le parole da: «, unitamente all'applicazione ...» fino alla fine del comma sono state aggiunte dall'art. 6, comma 1, del D.L.vo 15 marzo 2006, n. 151. Tale disposizione entra in vigore trascorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso (G.U. Serie gen. - n. 88 del 14 aprile 2006).

(3)

Questo periodo è stato aggiunto dall'art. 6, comma 2, del D.L.vo 15 marzo 2006, n. 151. Tale disposizione entra in vigore trascorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso (G.U. Serie gen. - n. 88 del 14 aprile 2006).

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