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Costituzione e codici
Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile | 18 dic 1941 | N. 1368 | Art. 45
Gazzetta uff. 24/12/1941, n. 302
Forma delle comunicazioni del cancelliere

(1)

Quando viene redatto su supporto cartaceo (2) il biglietto, col quale il cancelliere esegue le comunicazioni a norma dell'art. 136...

Note:
(1)

A norma dell'art. 16, comma 4, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella L. 17 dicembre 2012, n. 221, nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La relazione di notificazione è redatta in forma automatica dai sistemi informatici in dotazione alla cancelleria. Per l'entrata in vigore si veda l'art. 16, comma 9 del medesimo decreto.

(2)

Le parole: «Quando viene redatto su supporto cartaceo» sono state premesse dall'art. 16, comma 3, lett. a), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella L. 17 dicembre 2012, n. 221.

(3)

Le parole: «Esse contengono» sono state così sostituite dalle attuali: «Il biglietto contiene» dall'art. 16, comma 3, lett. b), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella L. 17 dicembre 2012, n. 221.

(4)

Le parole: «ed il nome delle parti» sono state così sostituite dalle attuali: «il nome delle parti ed il testo integrale del provvedimento comunicato» dall'art. 16, comma 3, lett. c), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella L. 17 dicembre 2012, n. 221.

(5)

Comma così sostituito dall'art. 8 L. 7 febbraio 1979, n. 59.

(6)

Questo comma è stato aggiunto dall'art. 16, comma 3, lett. d), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella L. 17 dicembre 2012, n. 221.

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