
1.
Questo periodo è stato soppresso dall'art. 72, comma 2, lett. f), n. 1), del D.L.vo 31 dicembre 2024, n. 209.
Le parole: «redatto dal coordinatore dei flussi informativi di cui all'articolo 1, comma 3, dell'allegato I.9» sono state aggiunte dall'art. 14, comma 1, lett. a), del D.L.vo 31 dicembre 2024, n. 209.
Questo periodo è stato così sostituito dall'art. 14, comma 1, lett. b), del D.L.vo 31 dicembre 2024, n. 209.
Questo periodo è stato soppresso dall'art. 72, comma 2, lett. f), n. 2), del D.L.vo 31 dicembre 2024, n. 209.
A norma dell'art. 12 bis, comma 1, del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, nella L. 29 aprile 2024, n. 56, il presente comma non si applica:
a ) agli interventi qualificabili come interventi di lieve entità sulla base dei criteri di cui al comma 3, lettera a), del presente articolo, se finalizzati alla realizzazione di infrastrutture di rete rientranti nei progetti finanziati dal PNRR, fatto salvo quanto previsto al comma 6;
b) agli interventi realizzati in aree già occupate da strade, opere o altri impianti di rete, a condizione che non comportino uno scavo che ecceda la quota di profondità già impegnata dagli impianti o dalle opere presenti, nel rispetto delle disposizioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonchè agli interventi urgenti necessari al ripristino dell'erogazione del servizio pubblico.
Questo comma è stato inserito dall'art. 14, comma 1, lett. c), del D.L.vo 31 dicembre 2024, n. 209.
Le parole: «di cui all'articolo 43» sono state aggiunte dall'art. 14, comma 1, lett. d), n. 1), del D.L.vo 31 dicembre 2024, n. 209.
Questa lettera è stata aggiunta dall'art. 14, comma 1, lett. d), n. 2), del D.L.vo 31 dicembre 2024, n. 209.
Questa lettera è stata così sostituita dall'art. 14, comma 1, lett. e), del D.L.vo 31 dicembre 2024, n. 209.
Questo comma è stato inserito dall'art. 14, comma 1, lett. f), del D.L.vo 31 dicembre 2024, n. 209.
La parola: «costo» è stata così sostituita dalle attuali: «costo medio» dall'art. 14, comma 1, lett. g), n. 1), del D.L.vo 31 dicembre 2024, n. 209.
Le parole: «tenuto conto della dimensione o natura giuridica delle imprese,» sono state inserite dall'art. 14, comma 1, lett. g), n. 2), del D.L.vo 31 dicembre 2024, n. 209.
La parola: «costo» è stata così sostituita dalle attuali: «costo medio» dall'art. 14, comma 1, lett. g), n. 2), del D.L.vo 31 dicembre 2024, n. 209.
Le parole: «prezzari predisposti» sono state così sostituite dalle attuali: «prezzari aggiornati predisposti annualmente» dall'art. 14, comma 1, lett. g), n. 3), del D.L.vo 31 dicembre 2024, n. 209.
Le parole: «sono autorizzati a non applicare quelli regionali» sono state così sostituite dalle attuali: «sono espressamente autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a non applicare quelli regionali» dall'art. 14, comma 1, lett. g), n. 3), del D.L.vo 31 dicembre 2024, n. 209.
Questo periodo è stato soppresso dall'art. 72, comma 2, lett. f), n. 3), del D.L.vo 31 dicembre 2024, n. 209.
Questo periodo è stato soppresso dall'art. 14, comma 1, lett. h), del D.L.vo 31 dicembre 2024, n. 209.
Questo periodo è stato soppresso dall'art. 72, comma 2, lett. f), n. 4), del D.L.vo 31 dicembre 2024, n. 209.
Questo comma è stato aggiunto dall'art. 14, comma 1, lett. i), del D.L.vo 31 dicembre 2024, n. 209.