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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 650
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità

Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a € 206 (...

Note:
(1)

L'ammenda originaria fino a L. 2.000 è stata aumentata di quaranta volte dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603, recante modificazioni al codice penale e successivamente quintuplicata dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

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