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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 281 octies
Rimessione della causa al tribunale in composizione collegiale

Il giudice, quando rileva che una causa, riservata per la decisione davanti a sè in funzione di giudice monocratico, deve essere decisa dal tribunale in composizione collegiale, rimette la causa al collegio per la decisione, con ordinanza comunicata alle parti ...

Note:
(1)

Le parole: «provvede a norma degli articoli 187, 188 e 189» sono state così sostituite dalle attuali: «rimette la causa al collegio per la decisione, con ordinanza comunicata alle parti» dall'art. 3, comma 20, lett. b), n. 1), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 28 febbraio 2023.

A norma dell'art. 35, comma 1, del medesimo decreto, le disposizioni si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

(2)

Questo comma è stato aggiunto dall'art. 3, comma 20, lett. b), n. 2), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 28 febbraio 2023.

A norma dell'art. 35, comma 1, del medesimo decreto, le disposizioni si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

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