Home
Network ALL-IN
Quotidiano
Specializzazioni
Rubriche
Strumenti
Fonti
Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 473 bis
Composizione dell’organo giudicante

Salvo che la legge disponga diversamente, il tribunale giudica in composizione collegiale, e la trattazione e l'istruzione possono essere delegate a uno dei componenti del collegio.

Davanti al tribunale per i minorenni, nei procedimenti aventi ad oggetto la...

Note:
(1)

A norma dell'art. 8, comma 9 bis, del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, nella L. 24 febbraio 2023, n. 14, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 35 del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, il divieto di delegare ai giudici onorari del tribunale per i minorenni l'ascolto del minore e l'assunzione delle testimonianze, previsto da questo comma, si applica ai procedimenti instaurati successivamente al 30 giugno 2023.

(2)

A norma dell'art. 3, comma 1, del D.L. 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, nella L. 9 ottobre 2023, n. 137, così come modificato dall'art. 11, comma 5, del D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, nella L. 23 febbraio 2024, n. 18, sino alla data di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, in deroga a quanto previsto dall'articolo 473 bis.1, secondo comma, del codice di procedura civile, davanti al tribunale per i minorenni, nei procedimenti aventi ad oggetto la responsabilità genitoriale il giudice, con provvedimento motivato, può delegare ad un giudice onorario specifici adempimenti, compresi l'audizione delle parti e l'ascolto del minore, indicando puntualmente le modalità di svolgimento e le circostanze oggetto dell'atto. Il giudice onorario cui sia stato delegato l'ascolto del minore o lo svolgimento di attività istruttoria fa parte del collegio chiamato a decidere sul procedimento o ad adottare provvedimenti temporanei. La prima udienza, l'udienza di rimessione della causa in decisione e le udienze all'esito delle quali sono assunti provvedimenti temporanei sono tenute davanti al collegio o al giudice relatore.

Il tuo sistema integrato di aggiornamento professionale
Non sei ancora abbonato?
Non sei ancora abbonato?