Home
Network ALL-IN
Quotidiano
Specializzazioni
Rubriche
Strumenti
Fonti
Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 518 duodecies
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili, ove previsto, (1) o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500...

Note:
(1)

Le parole: «, ove previsto,» sono state inserite dall'art. 2, comma 1, della L. 22 gennaio 2024, n. 6.

Informativa giuridica
Il tuo sistema integrato di aggiornamento professionale
Non sei ancora abbonato?
Non sei ancora abbonato?