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Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 583 quater
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni, nonchè agli arbitri e agli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle manifestazioni sportive, a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie a essa funzionali

(1) (2)

Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a...

Note:
(1)

Questo articolo è stato inserito dall'art. 7, comma 1, del D.L. 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, nella L. 4 aprile 2007, n. 41.

(2)

La precedente rubrica :«Lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, nonchè a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali» è stata così sostituita dalla seguente: «Lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni, nonché a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie a essa funzionali» dall'art. 20, comma 1, lett. c), del D.L. 11 aprile 2025, n. 48, convertito, senza modificazioni, nella L. 9 giugno 2025, n. 80, e poi di nuovo così sostituita dall'attuale dall'art. 15, comma 1, lett. a), del D.L. 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, nella L. 8 agosto 2025, n. 119.

(3)

Questo comma è stato così sostituito dall'art. 20, comma 1, lett. a), del D.L. 11 aprile 2025, n. 48, convertito, senza modificazioni, nella L. 9 giugno 2025, n. 80.

(4)

Le parole: «e servizi di sicurezza complementare in conformità alla legislazione vigente» sono state inserite dall'art. 1, comma 01, del D.L. 1 ottobre 2024, n. 137, convertito, con modificazioni, nella L. 18 novembre 2024, n. 171.

(5)

Le parole: «, secondo periodo» sono state aggiunte dall'art. 20, comma 1, lett. b), del D.L. 11 aprile 2025, n. 48, convertito, senza modificazioni, nella L. 9 giugno 2025, n. 80.

(6)

Questo comma, aggiunto dall'art. 4, comma 1, della L. 14 agosto 2020, n. 113, è stato così sostituito dall'art. 16, comma 1, lett. b), del D.L. 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, nella L. 26 maggio 2023, n. 56.

(7)

Questo comma è stato aggiunto dall'art. 15, comma 1, lett. b), del D.L. 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, nella L. 8 agosto 2025, n. 119.

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