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3 maggio 2021
Curatore dell'eredità giacente rimasto senza compenso: chi paga?

Nel caso in cui la procedura di giacenza si sia conclusa senza accettazione del chiamato e con incapienza del patrimonio ereditario, opera la previsione dell'anticipazione erariale al fine di assicurare l'effettività del pagamento del compenso al curatore.

a cura di La Redazione

Lo ha affermato la Corte Costituzionale con la sentenza n. 83/2021.
La vicenda in esame si apre con le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Trieste in relazione al comma 3 dell'art. 148 D.P.R. n. 115/2002 (recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)») con riferimento agli artt. 3,35 e 36 Cost., nella parte in cui non prevede che il compenso del curatore dell'eredità giacente sia anticipato dallo Stato quando questo sia stato attivato d'ufficio e si sia concluso senza eredi accettanti e con eredità incapiente.

La Consulta dichiara fondata la questione sollevata con riferimento all'art. 3 Cost., evidenziando come la disomogeneità tra prestazioni del curatore fallimentare e quelle del curatore dell'eredità giacente possa incidere sul quantum del compenso loro spettante. A tal proposito, la Corte rammenta che l'onorario spetta anche al curatore dell'eredità giacente, nonostante per la relativa quantificazione non si ricorra alle tariffe previste per i curatori fallimentari ma al «prudente criterio» del giudice procedente, che si rifà ad una valutazione equitativa connessa alla professione prevalente spesa dal curatore in sede di espletamento dell'incarico.

Ciò chiarito, la Consulta rileva che l'art. 148 citato pone a carico del soggetto istante l'onorario del curatore quando la giacenza sia stata attivata su istanza di parte, mentre qualora essa sia stata attivata d'ufficio e sia cessata per sopravvenuta accettazione, il compenso grava sull'erede accettante. Infine, qualora si tratti di un'eredità giacente attivata d'ufficio e cessata per devoluzione allo Stato di un'eredità capiente, l'onorario grava sullo Stato medesimo ovvero sul curatore.
Ora, nella fattispecie in oggetto (eredità giacente attivata d'ufficio, non accettata dal chiamato e rivelatasi incapiente) si discute attorno al fatto che il diritto al compenso del curatore, poiché non assistito dal meccanismo dell'anticipazione erariale, resta di fatto privo di effettività, non potendo essere imputato a nessuno.
A tal proposito, la Corte Costituzionale ha affermato che «l'anticipazione erariale dell'onorario corrisponde all'esigenza di garantire l'effettività del diritto al compenso spettante al curatore al pari di ogni altro ausiliario del giudice».
Per tale ragione, l'omessa previsione dell'anticipazione erariale determina una irragionevole disparità di trattamento in danno del curatore dell'eredità giacente, sfociando nella violazione dell'art. 3 Cost.; segue, dunque, la declaratoria di inammissibilità costituzionale della norma censurata in tal senso.

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