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1 aprile 2021
Sì all'adozione da parte delle coppie omosessuali, ma...

Le Sezioni Unite definiscono valida l'adozione di un minore ottenuta all'estero da parte di una coppia omosessuale solo se alla base non sussiste un accordo di surrogazione di maternità.

a cura di La Redazione

La vicenda ha come protagonista un cittadino italiano residente negli Stati Uniti, il quale chiedeva all'ufficiale di stato civile italiano la trascrizione dell'atto di nascita di un minore riconosciuto negli U.S.A. come figlio adottivo proprio e del partner. La pronuncia di riconoscimento statunitense aveva, infatti, riconosciuto lo status di genitori adottivi alla coppia, evidenziando che a tal fine era stato acquisito il consenso preventivo di entrambi i genitori biologici del minore ed era stata espletata apposita indagine sugli adottanti da parte dei Servizi Sociali.
Tuttavia, l'ufficiale di stato civile italiano aveva rifiutato la trascrizione dell'atto, dunque il medesimo si rivolgeva alla Corte d'Appello di Milano per ottenere il riconoscimento del provvedimento di adozione piena e legittimante del piccolo.

Secondo la ricostruzione della Corte territoriale, il riconoscimento dello status acquisito all'estero «non è precluso dal bilanciamento con altri interessi coinvolti non potendo, in particolare, attribuirsi copertura costituzionale alla regola per cui nel nostro ordinamento l'adozione legittimante è consentita solo a coppie coniugate, essendo prevista, in via derogatoria, l'adozione di un solo coniuge, quando nel corso dell'affidamento preadottivo uno dei due coniugi decida di separarsi». Nello stesso senso, la Corte d'Appello affermava che non assume rilievo, e non costituisce un limite di ordine pubblico, la natura omoaffettiva dei genitori.
Contro tale pronuncia, propone ricorso per cassazione il Sindaco, nelle vesti di ufficiale di Governo.

Gli Ermellini, considerando la particolare importanza degli interessi coinvolti, rimette la questione alle Sezioni Unite, le quali, con la sentenza n. 9006/2021, osservano come nel caso di specie non sia stato sottoposto al menzionato controllo di compatibilità il riconoscimento di uno status genitoriale costituito all'estero attraverso l'utilizzo di una tecnica di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, così come non risulta esserci alcun accordo di surrogazione di maternità. Inoltre, la sussistenza del consenso da parte di entrambi i genitori biologici del minore esclude non solo la questione della compatibilità con i principi di ordine pubblico circa la surrogazione di maternità, ma anche quella relativa all'incidenza in via diretta sui principi di ordine pubblico internazionale del divieto di accesso alla P.M.A. per le coppie dello stesso sesso.
Oggetto del giudizio è, infatti, la compatibilità tra il suddetto status genitoriale (di natura intrinsecamente adottiva) acquisito da una coppia di uomini con i principi che costituiscono l'ordine pubblico internazionale.
A tal fine le Sezioni Unite, ripercorrendo la giurisprudenza nazionale in materia, hanno evidenziato che il limite al riconoscimento dello status genitoriale oggetto di un provvedimento straniero e richiesto dai componenti di una coppia omoaffettiva consiste esclusivamente nel ricorso alla gestazione per altri, limite comune anche alle coppie aventi sesso opposto. Per tale ragione, la questione è riconducibile alla verifica dell'eventuale contrarietà dell'atto ai principi fondamentali dell'ordine pubblico internazionale in relazione all'esistenza di un limite di accesso all'adozione piena da parte delle coppie coniugate e alla non estensione dell'equiparazione matrimonio-unione civile.

In relazione a ciò, le Sezioni Unite hanno affermato che attualmente l'unione matrimoniale non costituisce più lunico modello ovvero quello maggiormente adeguato ai fini della nascita e della crescita dei figli minori, dovendo di conseguenza escludere che esso possa qualificarsi come limite al riconoscimento degli effetti di un atto che attribuisce la genitorialità adottiva ad una coppia del medesimo sesso, peraltro unita in matrimonio negli U.S.A., «tanto più che in relazione alla genitorialità sociale limitatio naturae manca ab origine ed è ampiamente compensata dalle ragioni solidaristiche dell''istituto e, con riferimento al minore, dalla realizzazione, da assoggettarsi a verifica giurisdizionale, del processo di sviluppo personale e relazionale più adeguato alla sua crescita».
All'esito di tali argomentazioni, le Sezioni Unite affermano il seguente principio di diritto: «Non contrasta con i principi di ordine pubblico internazionale il riconoscimento degli effetti di un provvedimento giurisdizionale straniero di adozione di minore da parte di coppia omoaffettiva maschile che attribuisca lo status genitoriale secondo il modello dell'adozione piena o legittimante, non costituendo elemento ostativo il fatto che il nucleo familiare del figlio minore adottivo sia omogenitoriale ove sia esclusa la preesistenza di un accordo di surrogazione di maternità a fondamento della filiazione».
Segue il rigetto del ricorso e la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

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