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27 giugno 2024
Trascrizione atti di nascita dei figli delle coppie same sex: stop al “fai da te”

Intollerabile il lungo silenzio del Legislatore nel mettere ordine sulla condizione anagrafica dei figli delle coppie dello stesso sesso nati in Italia, silenzio che ha condotto i diversi Comuni ad adottare scelte di volta in volta differenti. Il Tribunale di Lucca rimette la questione alla Consulta che, ancora una volta, sarà chiamata ad esprimersi in merito.

di La Redazione

La vicenda e la problematica di fondo

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lucca chiede al Tribunale la rettificazione ai sensi degli artt. 95 ss. d.P.R. n. 396/2000 dell'atto di nascita del minore iscritto nei registri del Comune di Camaiore, chiedendo che la relativa questione sia rimessa alla Corte costituzionale.
Peculiarità della fattispecie è l'omogenitorialità delle due dichiaranti, che peraltro risulta abbiano un'altra figlia, e il fatto che la trascrizione appaia contraria alla circolare del Ministero dell'Interno n. 3/2023 che richiama a sua volta la pronuncia delle SS.UU. n. 38162/2022.
La questione è parecchio complessa, e non è la prima volta che si prospetta nelle aule dei Tribunali, poiché coinvolge la tematica delicata del riconoscimento della bigenitorialità piena per i minori nati in Italia da coppie formate da due donne che abbiano fatto ricorso all'estero alla pratica della PMA eterologa. In Italia infatti il Legislatore non ha ancora posto rimedio alla lacuna normativa che affligge l'ordinamento, lasciando che la questione sia trattata dalla giurisprudenza e risolta di volta in volta diversamente generando diversi orientamenti, talora opposti.

La questione da risolvere

Il Tribunale di Lucca, con l'ordinanza del 26 giugno 2024, circoscrive la questione da risolvere, che è quella di decidere se sia o meno legittima l'iscrizione dell'atto di nascita del minore nato in Italia che riporta il nominativo della madre intenzionale oltre a quello della madre biologica.
Occorre tuttavia fare una premessa

precisazione

  • la L. n. 40/2004 non consente alle coppie omosessuali di ricorrere alla PMA eterologa, poiché dopo la pronuncia della Consulta n. 162/2014 vi possono accedere solo le coppie eterosessuali e solo in presenza di determinate patologie che comportino la sterilità o l'infertilità assoluta e irreversibile;
  • con la decisione n. 221/2019, la Corte costituzionale ha precisato che non viola la Carta costituzionale il solo fatto che la coppia same sex abbia fatto ricorso alla suddetta tecnica all'estero, ove la normativa lo consente. Dunque la problematica si pone solo quando il figlio sia nato in Italia, perché è qui che manca una disciplina normativa ad hoc.

L’ostacolo alla trascrizione degli atti di nascita

Analizzando normativa e giurisprudenza sul tema, il Tribunale di Lucca ha constatato che già nel 2020, la Corte di Cassazione si era trovata alle prese con la questione e aveva precisato che il rifiuto della trascrizione era ancorato al divieto per le coppie omosessuali di accedere alle tecniche di PMA di cui all'art. 5 L. n. 40/2004, rafforzato da sanzioni amministrative in tal senso, a prescindere dal luogo in cui fosse avvenuta la fecondazione.
Dato ciò, nel 2021 la Cassazione si è espressa nel senso che il riconoscimento del diritto ad essere genitori di entrambe le donne unite civilmente può essere raggiunto solo a livello normativo, poiché solo il Legislatore può giungere ad una svolta di tal genere che implica il bilanciamento tra valori fondamentali in conflitto.

L’adozione in casi particolari non è la via

Dato il margine di apprezzamento riconosciuto dalla Corte EDU agli Stati contraenti sulla scelta dello strumento più idoneo al riconoscimento del legame tra figlio e madre intenzionale, il Tribunale di Lucca evidenzia come l'adozione in casi particolari, riconosciuta ad oggi dalla giurisprudenza come la forma di tutela più appropriata, sia in realtà affetta da numerose criticità. Anche la Corte costituzionale si era espressa in tal senso, affermando che l'istituto, seppur costituisca una forma di tutela degli interessi del minore alquanto significativa, non sia del tutto adeguato.
Le lacune individuate dalla Consulta comprendevano:

attenzione

  • l'adozione in casi particolari non attribuisce la genitorialità all'adottante;
  • è richiesto il consenso del genitore biologico, che potrebbe non essere prestato laddove sussista una crisi nella coppia;
  • ancora controverso se l'istituto consenta di stabilire dei vincoli di parentela con la famiglia dell'adottante. 

Ora, nonostante le aperture della giurisprudenza per colmare i gap di cui sopra, il Tribunale di Lucca ritiene comunque non percorribile la via dell'adozione in casi particolari per giungere al pieno riconoscimento del legame tra madre intenzionale e minore poiché non consente una tutela adeguata in termini di celerità e di effettività. Inoltre, il procedimento è rimesso interamente allavolontà e all'iniziativa del genitore intenzionale, il che potrebbe comportare alcune criticità legale al fatto che il minore non può imporre alla madre intenzionale di adottarlo, quindi in caso di crisi e conseguente abbandono, egli resterebbe privo di tutela, circostanze che non vengono a crearsi laddove invece si tratti di una coppia eterosessuale che faccia ricorso alla PMA, ove per legge non è mai consentito il disconoscimento del figlio, né il disinteressamento in termini di obblighi genitoriali. Il procedimento non può neppure essere intrapreso dalla madre biologica, quindi per la stessa ragione non è consentito estendere gli obblighi di cui all'art. 147 c.c. alla madre intenzionale che non avvii il procedimento.
Senza contare, poi, la questione della revoca del consensonelle more del procedimento di adozione nonché l'ipotesi della morte dell'adottante, tutte situazioni che lasciano il minore in balìa delle vicende mutevoli della coppia e della volontà dell'adottante.

La questione va rimessa alla Corte costituzionale

L'inapplicabilità al caso in esame degli artt. 8 e 9 L. n. 40/2004 e di riflesso dell'art. 250 c.c. genera senza dubbio una violazione del diritto del minore all'inserimento e alla stabile permanenza nel proprio nucleo familiare.
Viene inoltre violato, tra gli altri, l'art. 3, commi 1 e 2, Cost. che nel caso di specie genera una disparità all'interno della stessa famiglia, considerando che la coppia aveva già un altro figlio riconosciuto come tale.
Non si può più attendere, una pronuncia “additiva” della Corte costituzionale, in presenza del persistente silenzio del Legislatore, è ora più che mai necessaria, pertanto anche il Tribunale di Lucca decide di rimettere la questione alla Corte costituzionale, la stessa che era già stata oggetto della precedente pronuncia n. 32/2021 ma alla quale il Legislatore non ha dato ascolto, ponendo l'attenzione sul disomogeneo intervento dei sindaci nelle vesti di Ufficiale di Stato civile in sede di adozione di soluzioni diverse per casi speculari, e per porre fine agli interventi della giurisprudenza non univoci e non del tutto risolutivi.

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