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3 giugno 2021
La domanda risarcitoria si estende automaticamente anche al terzo responsabile chiamato in causa

Non è necessaria alcuna istanza formale ai fini dell'estensione dell'istanza risarcitoria proposta dall'attore nei confronti dei terzi responsabili chiamati in causa dal convenuto.

La Redazione

Il proprietario di un appartamento conveniva in giudizio la condomina del piano superiore ai fini della condanna al risarcimento dei danni patiti a causa dell'infiltrazione di acque luride provenienti dal suo appartamento. A seguito del rigetto della domanda, l'attore si rivolgeva alla Corte d'Appello di Roma, la quale, rilevando che dalla relazione del c.t.u. era emerso che l'acqua fuoriuscita dall'appartamento era riconducibile alla presenza di un frammento di laterizio nella conduttura che aveva ostruito il passaggio delle acque, aveva escluso la sussistenza di una qualche responsabilità in capo alla convenuta.
Il soccombente impugna la suddetta pronuncia mediante ricorso per cassazione, sostenendo che la convenuta aveva chiesto che la responsabilità per i danni fosse da escludere a suo carico ma da individuare in capo al Condominio ovvero ad altra condomina, non trattandosi dunque di una chiamata in garanzia, bensì di una chiamata del terzo responsabile, dovendo di conseguenza indirizzare la pretesa risarcitoria anche contro i terzi senza espressa formulazione.

Con l'ordinanza n. 15232 del 1° giugno 2021, la Corte di Cassazione dichiara il ricorso fondato, confermando la tesi del ricorrente e ribadendo il principio secondo cui nel caso di chiamata del terzo in garanzia, l'estensione automatica della domanda attorea al terzo chiamato non si verifica per via della sostanziale autonomia dei due rapporti, anche se confluiti in un unico processo; al contrario, nelle ipotesi di chiamata del terzo responsabile, la domanda attorea si estende in via automatica anche a quest'ultimo, in assenza di apposita domanda, dovendo individuare il vero responsabile nell'ambito di un rapporto oggettivamente unitario.
In tal senso, i Giudici avrebbero dovuto considerare estesa ai terzi chiamati la domanda risarcitoria del ricorrente, senza apposita istanza. Segue l'accoglimento del ricorso, la cassazione della decisione impugnata e il rinvio degli atti alla Corte d'Appello.

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