
L'annullamento del verbale di contestazione veniva disposto nonostante non fosse stata provata l'esibizione del contrassegno: può il giudice riesaminare la questione d'ufficio?
L'odierno ricorrente proponeva opposizione dinanzi al Giudice di Pace di Roma contro il verbale di accertamento con cui gli era stato contestato di avere transitato in zona a traffico limitato senza autorizzazione, eccependo che egli, al momento dell'infrazione contestatagli, stava trasportando un disabile, essendo tra l'altro munito di regolare contrassegno.
In risposta, il Giudice di Pace annullava la sanzione, compensando le spese.
Il medesimo impugnava la pronuncia in relazione alla statuizione sulle spese, la quale venne confermata. Il Tribunale, infatti, evidenziava che sussistevano le ragioni di compensazione in quanto l'annullamento del verbale di contestazione era stato disposto nonostante del contrassegno per il trasporto dei disabili non fosse stata dimostrata l'esibizione.
La questione viene portata all'attenzione della Corte di Cassazione, la quale con l'ordinanza n. 17681 del 21 giugno 2021 ha accolto il motivo di ricorso e cassato la decisione impugnata in relazione ad esso.
Nello specifico, il ricorrente aveva lamentato il fatto che la circostanza relativa alla mancata esposizione del suddetto contrassegno non fosse stata oggetto di contestazione, dovendo dunque ritenersi coperta da giudicato e non riesaminabile d'ufficio.
La Suprema Corte ribadisce che il giudice di seconde cure può sostituire la motivazione della sentenza di primo grado d'ufficio qualora la ritenga scorretta, purché tale diversa motivazione trovi fondamento nelle risultanze acquisite al processo, oltre ad essere contenuta entro i limiti del devolutum. Inoltre, la modifica non può riguardare statuizioni adottate dal giudice di primo grado coperte da giudicato.
Considerando che nel caso di specie la carenza di prova circa l'esposizione del contrassegno eccedeva l'ambito delle questioni devolute al giudice di seconde cure, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. A.O. ha proposto opposizione dinanzi al Giudice di pace di Roma, avverso il verbale di accertamento n. (omissis), con cui gli era stata contestata la violazione dell'art. 7 C.d.S., comma 1, e art. 14 C.d.S., per aver transitato in zona a traffico limitato senza la relativa autorizzazione. L'opponente aveva eccepito che, al momento della contestata infrazione, stava effettuando il trasporto di un disabile, essendo anche munito di regolare contrassegno rilasciato dal Comune.
Il giudice di pace ha annullato la sanzione, disponendo la compensazione delle spese processuali.
La sentenza, impugnata dall'attuale ricorrente limitatamente alla statuizione sulle spese, è stata confermata in appello.
Il tribunale ha ritenuto di dover integrare le motivazioni della decisione di primo grado, evidenziando che sussistevano comunque le gravi ed eccezionali ragioni di compensazione ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 2, (nella formulazione risultante dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 77/2018), poichè l'annullamento del verbale di contestazione era stato disposto benchè non fosse stata dimostrata l'esibizione del contrassegno per il trasporto dei disabili. La cassazione della sentenza è chiesta da A.O. con ricorso in due motivi, illustrati con memoria.
Roma Capitale è rimasta intimata.
Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente infondato, poteva esser definito ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, il Presidente ha fissato l'adunanza in Camera di consiglio.
2. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c., e art. 24 Cost., ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, evidenziando che l'appello aveva investito esclusivamente il capo di pronuncia sulle spese e che le argomentazioni fatte proprie dal tribunale, ad integrazione della motivazione della sentenza di primo grado, non giustificavano comunque la compensazione. In particolare, la circostanza che non fosse stato esposto il contrassegno per il trasporto disabili non era stata oggetto di contestazione e doveva considerarsi coperta da giudicato, sicchè il tribunale non poteva riesaminarla d'ufficio.
3. Il motivo è fondato.
Il giudice di primo grado aveva integralmente accolto l'opposizione, affermando che, al momento dell'infrazione, il conducente avesse in corso il trasporto di un soggetto disabile.
Nel regolare le spese di lite, la prima pronuncia aveva dato rilievo alle ragioni del decidere e al tenore meramente formale delle difese del Comune, ritenendo integrate le gravi ed eccezionali ragioni di compensazione previste dall'art. 92 c.p.c., comma 2, nel testo risultante dalla pronuncia di parziale incostituzionalità di cui alla sentenza n. 77/2018 della Corte costituzionale.
Avverso la decisione di primo grado era insorto il solo opponente per ottenere la riforma della statuizione sulle spese, denunciando sia l'erroneità della motivazione, che l'insussistenza di ragioni che giustificassero la compensazione.
Il tribunale ha ritenuto di riesaminare integralmente i presupposti applicativi dell'art. 92 c.p.c., comma 2, a prescindere dalle motivazioni adottate in primo grado, ponendo in rilievo come il giudice di pace non si fosse avveduto della carenza di prova dell'esibizione del contrassegno.
Tuttavia, essendo passata in giudicato la decisione di annullamento della sanzione, la compensazione non poteva trovare fondamento in ipotetici errori di giudizio in cui fosse incorso il giudice di primo grado o comunque in circostanze che finissero per revocare in dubbio la stessa illegittimità della sanzione, dichiarata in primo grado con statuizione non impugnata.
Questa Corte ha ripetutamente affermato che il giudice di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, può, senza violare il principio del contraddittorio, anche d'ufficio sostituirne la motivazione che ritenga scorretta, purchè la diversa motivazione sia radicata nelle risultanze acquisite al processo, sia contenuta entro i limiti del "devolutum" quali risultanti dall'atto di appello e la modifica non concerna statuizioni adottate dal primo giudice con efficacia di giudicato (Cass. n. 4945/1987; Cass. n. 696/2002; Cass. n. 4889/2016; con riferimento alla pronuncia sulle spese: Cass. n. 11130/21015, nel regime anteriore alle modifiche adottate con L. n. 69 del 2009; Cass. n. 26083/2010; Cass. n. 7815/2016).
Nella specie il rilievo, operato d'ufficio solo in appello, riguardo alla carenza di prova dell'esposizione del predetto contrassegno, eccedeva dall'ambito delle questioni devolute al giudice di secondo grado, risolvendosi nell'evidenziazione di un presunto motivo di infondatezza dell'opposizione, contrastante con la statuizione di annullamento del verbale, non oggetto di impugnazione e ormai passata in giudicato.
La suddetta circostanza non poteva affatto prendersi in considerazione per sostenere - come ha invece fatto il tribunale che la motivazione adottata in proposito dal giudice di pace fosse comunque legittima (cfr., sentenza, pag. 2).
2. Il secondo motivo denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e la violazione degli artt. 82, 83, 91, 92, 93, 112 c.p.c., e art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
Si assume che il giudice di pace era incorso in un evidente errore di motivazione nell'affermare genericamente che le ragioni del decidere e il tenore meramente formale delle difese del Comune giusificasse la compensazione ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 2, sicchè la pronuncia doveva essere riformata in appello.
Il motivo è assorbito, dovendo il giudice del rinvio valutare nuovamente la correttezza della pronuncia di primo grado e della disposta compensazione delle spese di lite, attenendosi ai principi richiamati nella presente ordinanza.
E' quindi accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo.
La sentenza impugnata è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa al tribunale di Roma, in persona di altro Magistrato, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.