Home
Network ALL-IN
Quotidiano
Specializzazioni
Rubriche
Strumenti
Fonti
22 giugno 2021
Transita in ZTL senza esibire il contrassegno per trasporto dei disabili: verbale annullato

L'annullamento del verbale di contestazione veniva disposto nonostante non fosse stata provata l'esibizione del contrassegno: può il giudice riesaminare la questione d'ufficio?

La Redazione

L'odierno ricorrente proponeva opposizione dinanzi al Giudice di Pace di Roma contro il verbale di accertamento con cui gli era stato contestato di avere transitato in zona a traffico limitato senza autorizzazione, eccependo che egli, al momento dell'infrazione contestatagli, stava trasportando un disabile, essendo tra l'altro munito di regolare contrassegno.
In risposta, il Giudice di Pace annullava la sanzione, compensando le spese.
Il medesimo impugnava la pronuncia in relazione alla statuizione sulle spese, la quale venne confermata. Il Tribunale, infatti, evidenziava che sussistevano le ragioni di compensazione in quanto l'annullamento del verbale di contestazione era stato disposto nonostante del contrassegno per il trasporto dei disabili non fosse stata dimostrata l'esibizione.
La questione viene portata all'attenzione della Corte di Cassazione, la quale con l'ordinanza n. 17681 del 21 giugno 2021 ha accolto il motivo di ricorso e cassato la decisione impugnata in relazione ad esso.
Nello specifico, il ricorrente aveva lamentato il fatto che la circostanza relativa alla mancata esposizione del suddetto contrassegno non fosse stata oggetto di contestazione, dovendo dunque ritenersi coperta da giudicato e non riesaminabile d'ufficio.
La Suprema Corte ribadisce che il giudice di seconde cure può sostituire la motivazione della sentenza di primo grado d'ufficio qualora la ritenga scorretta, purché tale diversa motivazione trovi fondamento nelle risultanze acquisite al processo, oltre ad essere contenuta entro i limiti del devolutum. Inoltre, la modifica non può riguardare statuizioni adottate dal giudice di primo grado coperte da giudicato.
Considerando che nel caso di specie la carenza di prova circa l'esposizione del contrassegno eccedeva l'ambito delle questioni devolute al giudice di seconde cure, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso.

Il tuo sistema integrato di aggiornamento professionale
Non sei ancora abbonato?
Non sei ancora abbonato?