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4 dicembre 2024
I debiti fiscali dei genitori non possono ostacolare il diritto al trasporto scolastico gratuito dell'alunno disabile
Il Consiglio di Stato ha ribadito che il Comune non può rifiutare di corrispondere l'assegno per il trasporto scolastico del minore disabile a causa dei debiti fiscali, come il mancato pagamento delle imposte da parte dei genitori. Questo assegno rappresenta il diritto del minore al trasporto gratuito e non può essere ostacolato per questioni non legate all'esercizio di tale diritto.
di La Redazione
La controversia oggetto d'esame riguarda il pagamento di un contributo economico che il Comune di Reggio Calabria aveva inizialmente riconosciuto alla madre di un minore con disabilità per il servizio di trasporto scolastico, ma che successivamente aveva negato opponendo l'esistenza di un debito fiscale del coniuge convivente della richiedente.
La madre, dopo aver ottenuto il riconoscimento del contributo attraverso un'apposita determina comunale, aveva visto respinta la liquidazione dell'importo e, ritenendo violato il diritto incondizionato al trasporto scolastico gratuito per studenti con disabilità, avviava azione legale. 
Il Giudice del lavoro, ritenendo la materia riconducibile alla giurisdizione del giudice amministrativo, declinava la propria competenza. La donna riassumeva, quindi, la causa dinanzi al TAR, chiedendo la condanna del Comune al pagamento della somma riconosciuta, ma il ricorso veniva dichiarato inammissibile per genericità della domanda, poiché non risultavano impugnati specifici atti amministrativi o censurata l'inerzia del Comune. 
In appello, la ricorrente contesta tale decisione, sostenendo che la domanda non poteva essere qualificata come generica, e ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado. 
Il Consiglio di Stato, chiamato a pronunciarsi sul merito, precisa che le vicende connesse all'organizzazione del servizio di trasporto per allievi con disabilità attengono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Sulla questione sollevata dalla ricorrente, il Consiglio di Stato afferma che la decisione del Comune di rifiutare il pagamento dell'assegno per il trasporto scolastico del minore disabile è sbagliata. Infatti, le ragioni sostenute dal Comune, legate al mancato pagamento di alcune imposte comunali da parte del padre o del convivente della della madre, non possono automaticamente impedire il riconoscimento dell'assegno. Esso, infatti, rappresenta l'equivalente economico del servizio di trasporto gratuito previsto per legge. È un diritto del minore e non può essere negato sulla base di questioni fiscali riguardanti i genitori o i conviventi.
Non è, infatti, possibile eccepire in compensazione, a fronte di un credito vantato dall'avente diritto per consentire l'esercizio di un diritto fondamentale come quello inerente al trasporto scolastico dell'alunno disabile, l'esistenza di un debito da parte di un suo parente per cause del tutto estranee all'esercizio del diritto.
Il Comune, infatti, una volta riconosciuti i presupposti per l'attribuzione dell'assegno, deve erogare la somma per consentire alla famiglia di poter garantire al minore disabile il trasporto scolastico gratuito. 
se dovesse operare l'eccezione di compensazione, il diritto del minore all'istruzione, per mezzo del necessario trasporto sino a scuola, sarebbe paralizzato finché il debitore, nel caso di specie un soggetto terzo, non paghi il proprio debito nei confronti della PA. 
In questo modo si comprometterebbe il diritto fondamentale del ragazzo disabile

precisazione

Questo Collegio ritiene che «uno Stato sociale di diritto, a fronte del “grido di dolore”, proveniente da moltissime situazioni concrete, deve assicurare le esigenze dei soggetti più bisognosi e, a parità di bisogno, di quelli meno abbienti, in quanto la teorica dei diritti fondamentali finanziariamente condizionati non può legittimare la mortificazione dei diritti fondamentali senza che la scelta dell'ente e, persino, del legislatore sia sorretta da una valida e superiore causa di giustificazione, attinente alla tutela del bene comune per finalità solidaristiche».

Il Consiglio di Stato sottolinea il dovere delle PA di porre in essere ogni adempimento per attribuire agli alunni disabili i diritti riconosciuti dal legislatore in modo che gli alunni e le loro famiglie non debbano proporre ricorsi giurisdizionali per ottenere ciò che è loro dovuto. Ne deriva, quindi, che l'esistenza di un debito per imposte comunali non può evidentemente, e in assenza di ben più solide motivazioni, paralizzare l'esercizio del diritto fondamentale.

ildiritto

Sulla questione si è pronunciata anche la Consulta, affermando che «il diritto all'istruzione del disabile è consacrato nell'art. 38 Cost.[…] e la natura fondamentale del diritto, che è tutelato anche a livello internazionale dall'art. 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, impone alla discrezionalità del legislatore un limite invalicabile nel rispetto di un nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati, tra le quali rientra il servizio di trasporto scolastico e di assistenza poiché, per lo studente disabile, esso costituisce una componente essenziale ad assicurare l'effettività del medesimo diritto», con la conseguenza che «tale effettività non può che derivare dalla certezza delle disponibilità finanziarie per il soddisfacimento del medesimo diritto, nel quadro dei compositi rapporti amministrativi e finanziari degli enti territoriali coinvolti».

In conclusione, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 9323/2024, accoglie il ricorso.
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