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12 luglio 2021
Le informazioni contenute nella chiave elettronica dell’auto costituiscono dati personali

I dati che costituiscono la chiave di accesso al sistema elettronico di apertura e chiusura dell'auto rientrano nel novero dei dati personali definiti dal D. Lgs. n. 196/2003 perché idonei a far pervenire all'identificazione del proprietario.

La Redazione

Il Tribunale di Milano rigettava il ricorso proposto dall'attore contro una società concessionaria di automobili avente ad oggetto il risarcimento dei danni per l'asserito illecito trattamento dei suoi dati personali, avvenuto tramite il rilascio di un duplicato della chiave elettronica della sua auto ad un soggetto non autorizzato che in seguito si è rivelato essere un truffatore.
Lo stesso propone ricorso per cassazione, puntualizzando che il trattamento e la comunicazione del codice individuale “Personality Code”, abbinato alla vettura di ogni cliente e indispensabile per l'utilizzo del mezzo, era gestito direttamente dalla società ed era stato immagazzinato nel duplicato della chiave richiesta dai malfattori.

Con l'ordinanza n. 19270 del 7 luglio 2021, la Suprema Corte dichiara fondato il motivo di ricorso prospettato dal ricorrente, ribadendo che, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, per «dato personale» si intende qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile tramite il riferimento ad altre informazioni, ivi compreso un numero di identificazione personale. Per trattamento, invece, si intendono numerose condotte, quali quelle volte alla raccolta, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, confronto, uso, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, diffusione e distruzione dei dati.
Ciò posto, la Corte rileva che ciò che conta è il collegamento funzionale (ai fini identificativi) tra i dati personali e la persona fisica, in presenza di condotte riconducibili all'ambito del trattamento.

Nel caso in esame, il numero di telaio dell'auto costituisce con certezza un dato personale, poiché idoneo a condurre all'identificazione del proprietario della stessa, anche qualora sia contenuto in una chiave elettronica; dunque, il Giudice ha errato nel momento in cui non ha riconosciuto un illecito trattamento dei dati personali quando è stato richiesto e consegnato un duplicato della chiave elettronica da parte di un terzo in possesso di una falsa carta di circolazione.
Segue l'accoglimento del motivo di ricorso e l'enunciazione del seguente principio di diritto: «rientra nel novero dei dati personali definiti dall'art. 4, comma 1, lett. b) del predetto D. Lgs. n. 196 del 2003 – per il quale è tale qualunque informazione relativa a una persona identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale – non solo il numero di targa del veicolo, benché esso sia visibile a tutti quando il veicolo circola per strada, ma anche i dati costituenti la chiave di accesso al sistema elettronico di apertura e chiusura dell'autoveicolo, in quanto ciò che rileva non è il numero in sé ma il suo collegamento a una persona».

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