Governance del PNRR e misure di semplificazione che incidono sui settori della transizione ecologica, del superbonus 110%, delle opere pubbliche e della digitalizzazione: questi i temi essenziali su cui si concentra il testo di legge.
Il 30 luglio 2021 è stata pubblicata in G.U. n. 181 la legge di conversione del
In sostanza, la legge di conversione ha mantenuto l'impianto normativo del decreto-legge, con alcune novità.
Il testo si compone di 121 articoli, 67 originari e 54 aggiunti, e si suddivide in due parti: la prima concerne le disposizioni relative all'organizzazione della gestione del PNRR, assegnando la responsabilità di indirizzo dello stesso al Presidente del Consiglio dei Ministri ed istituendo una Cabina di regia alla quale parteciperanno di volta in volta i Ministri e i Sottosegretari competenti con riferimento alla materia affrontata nella seduta; la seconda parte, invece, riguarda l'adozione di misure in diversi settori su cui incide direttamente il PNRR, come quelle volte a dare impulso gli investimenti, a snellire le procedure amministrative ed a rafforzare la capacità amministrativa della P.A..
Tra le diverse materie sulle quali è intervenuto il decreto-legge convertito, vi sono la regolamentazione della Valutazione di impatto ambientale (VIA) e della Valutazione ambientale strategica (VAS), il superbonus volto a favorire l'efficienza energetica degli edifici, la digitalizzazione, il potenziamento delle infrastrutture, l'accelerazione dell'iter di realizzazione delle opere.
Tra le varie novità, la legge di conversione ha istituito all'art. 1 degli obblighi di trasmissione alle Commissioni parlamentari di documenti con l'obiettivo di consentire il monitoraggio vertente sul grado di attuazione dei progetti del PNRR, nonché il rispetto dei termini entro i quali essi devono essere completati.
Sulla base delle informazioni ricevute e dell'attività istruttoria svolta, le Commissioni parlamentari:
- Monitorano lo stato di realizzazione del PNRR;
- Formulano osservazioni ed esprimono valutazioni utili al miglioramento dell'attuazione dello stesso entro i tempi previsti.
Ancora, all'art. 2 si dispone la trasmissione al Parlamento di una relazione con cadenza semestrale sullo stato di attuazione del PNRR da parte della Cabina di regia. Sempre in tale ottica, poi, l'art. 7 stabilisce che la Corte dei Conti debba riferire al Parlamento sullo stato di attuazione del PNRR, con particolare riguardo al controllo esercitato sulla gestione exL. n. 20/1994.