Con l'approvazione del Decreto Green Pass giunta nella giornata di ieri, il Governo detta le nuove misure per fronteggiare l'emergenza da Covid-19.
Nella riunione n. 35 del 9 settembre 2021, il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che estende l'obbligatorietà della Certificazione Verde in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale, fino al termine di cessazione dello stato di emergenza, fissato al 31 dicembre prossimo.
Per quanto riguarda la scuola, le nuove norme prevedono che chiunque acceda alle strutture scolastiche, educative e formative deve essere in possesso del Green Pass, e il rispetto di tale prescrizione deve essere controllato dal dirigente scolastico e dai responsabili delle strutture stesse. Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul possesso della Certificazione Verde deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.
Tuttavia, restano esclusi da tale obbligo i bambini, gli alunni e gli studenti nonché i frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti tecnici superiori.
Altrettanto è previsto per le Università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, con la peculiarità che la verifica del possesso del Green Pass viene svolta a campione secondo le modalità individuate dalle Università stesse.
Dal 10 ottobre 2021, l'obbligo vaccinale sarà esteso anche a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice (RSA, strutture per anziani, ecc.).
I responsabili delle strutture e i datori di lavori dei soggetti che a qualunque titolo svolgono attività lavorativa sulla base di contratti esterni, sono tenuti ad assicurare il rispetto di tale prescrizione secondo la modalità che saranno definite con un D.P.C.M. adottato di concerto con il Ministro della salute, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
Si precisa, infine, che le misure previste nel nuovo decreto non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di un'idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.