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27 ottobre 2021
Green Pass per l’accesso ai luoghi di lavoro: il costo del tampone resta a carico dei dipendenti

Il TAR Lazio precisa che non è stato imposto alcun obbligo vaccinale dalla normativa vigente nei confronti del personale scolastico e che è corretto non fare gravare sui datori di lavoro il costo sostenuto dai dipendenti per effettuare il tampone ai fini dell'ottenimento del green pass.

La Redazione

Con l'ordinanza n. 5705 del 20 ottobre 2021, il TAR Lazio ha respinto la domanda tesa all'annullamento, previa adozione di misure cautelari, avanzata da alcuni dipendenti del Ministero dell'Istruzione della circolare avente ad oggetto gli obblighi connessi al possesso e all'esibizione del green pass per l'accesso ai luoghi di lavoro.

Nello specifico, il TAR ha affermato quanto segue:

  • Non sussiste alcuna violazione dell'art. 41 Cost., visto che la richiesta di munirsi e di esibire la certificazione verde al momento dell'accesso agli istituti scolastici non viola alcun principio di natura costituzionale volto a tutelare l'iniziativa economica dei privati;
  • Allo stesso modo, non si ravvisa alcun contrasto con l'art. 32 Cost., considerando che per ottenere il green pass non è necessario sottoporsi al vaccino ma è sufficiente provare di essere risultati negativi ad un tampone per la ricerca del virus da Covid-19 oppure di essere guariti dall'infezione da non oltre 6 mesi;
  • Nessun contrasto si riscontra nemmeno con la normativa europea, posto che la misura rientra tra quelle predisposte e concordate a livello comunitario e per questo non eludibili;
  • Quanto alle dedotte violazioni della privacy, il TAR ricorda che il Garante Privacy ha già espresso parere favorevole sul d.P.C.M. del 10 settembre 2021 sul tema;
  • In relazione al pregiudizio lamentato circa l'automatismo dell'irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro una volta trascorsi 5 giorni di seguito senza esibire il green pass senza instaurare apposito procedimento disciplinare previsto dal T.U. sul pubblico impiego, il TAR osserva che tale pregiudizio è solo potenziale;
  • Per quanto concerne la questione sul costo del tampone che secondo i ricorrenti dovrebbe essere sostenuto dal datore di lavoro, invece, il TAR rileva che tale fattispecie è accomunabile a quella dei D.P.I. previsi dal D. Lgs. n. 81/2008, considerato che l'obbligo di esibizione del green pass non riguarda solo i luoghi di lavoro ma anche tutti gli altri luoghi previsti dalla normativa e che l'obiettivo non è costituto dalla tutela della salute individuale dei lavoratori ma dalla tutela della salute pubblica in generale;
  • Infine, i Giudici chiariscono che la normativa vigente non ha disposto alcun obbligo vaccinale nei confronti della categoria del personale scolastico, evidenziando che la certificazione verde può essere ottenuta con altre modalità che non presuppongono l'inoculazione del vaccino.
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