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14 settembre 2021
Le recenti modifiche al Codice penale in materia di incendi boschivi

Considerato il fenomeno sempre più preoccupante degli incendi boschivi, l'adozione del decreto legge n. 120/2021 risponde ad una duplice esigenza: rafforzare le attività di prevenzione degli incendi boschivi e inasprire il catalogo sanzionatorio.

La Redazione

È stato pubblicato in G.U. n. 216 del 9 settembre 2021, il D.L. n. 120 dell'8 settembre 2021 recante «Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile». Il nuovo provvedimento, la cui adozione si è resa necessaria a seguito dei numerosi incendi boschivi che hanno colpito il nostro Paese, consta di 9 articoli. 

Ad esempio, l'art. 1 si occupa di rafforzare il coordinamento, l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, affidando al Dipartimento della protezione civile della Presidenza dei ministri il compito di redigere, con cadenza triennale, il Piano Nazionale per il rafforzamento delle risorse umane, tecnologiche, aeree e terresti. A tal fine, sono state già stanziate delle risorse economiche per il triennio 2021-2023.

Di notevole interesse è anche l'art. 6 del decreto legge n. 120/2021, il quale apporta delle modifiche al Codice penale in relazione al reato di incendio boschivo.
Nello specifico, tali modifiche riguardano:

  • l'aggiunta del quinto, sesto e settimo comma all'art. 423-bis, che prevedono, rispettivamente, una circostanza aggravante, un'attenuante ed una diminuzione di pena nei confronti di chi commette il delitto di incendio boschivo;
  • l'introduzione dell'art. 423-ter, rubricato “pene accessorie”, che prevede in caso di condanna ex art. 423-bis, l'estinzione del rapporto di lavoro confronti del dipendente di amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica (comma 1) e l'interdizione dall'assunzione di incarichi o dallo svolgimento di servizi nell'ambito della lotta attiva contro gli incedi boschivi (comma 2);
  • la previsione di due ipotesi di confisca, obbligatoria e per equivalente, all'art. 423-quater.
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