Con la Relazione n. 11/2022, l'Ufficio del Massimario e del Ruolo presso la Corte di Cassazione espone una prima analisi sulle modifiche al codice penale apportate dal D. L. Incendi.
Con la Relazione n. 11 del 25 gennaio 2022, l'Ufficio del Massimario e del Ruolo presso la Corte di Cassazione si è occupato di fornire un primo inquadramento normativo sulle modifiche al codice penale in tema di incendio boschivo.
La Relazione fa riferimento al D.L. n. 120/2021, conv., con mod., in
Vediamo quali sono i principali cambiamenti.
- Nuova clausola di liceità della fattispecie-base di incendio boschivo dolo
La legge di conversione n. 155/2021, ha inserito all'art. 6, c. 1, D.L. la lett. a-bis), volta a modificare l'
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«1. Chiunque cagioni, al di fuori dei casi di uso legittimo delle tecniche di controfuoco e di fuoco prescritto, un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni». |
- Nuovo regime circostanziale aggravante e attenuante
Per via della lett. b) del D.L. in esame, l'
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«[capoverso soppresso dalla [6] Le pene previste dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti di colui che aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti». |
- Soppressione dell'aggravante dell'abuso delle funzioni o dei doveri connessi al servizio antiincendio
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Ampliamento dell'aggravante dell'
art. 423-bis, comma terzo, c.p.
Tale modifica consente prevede una specifica tutela rafforzata per:
- le aree protette;
- le specie animali o vegetali protette;
- gli animali domestici o di allevamento.
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Ampliamento dell'aggravante dell'
art. 425 c.p.
La lett. c-bis) aggiunta dalla
- Confisca obbligatoria anche per equivalente
L'