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31 gennaio 2022
Incendio boschivo: l'Ufficio del Massimario sulle principali modifiche al codice penale

Con la Relazione n. 11/2022, l'Ufficio del Massimario e del Ruolo presso la Corte di Cassazione espone una prima analisi sulle modifiche al codice penale apportate dal D. L. Incendi.

La Redazione

Con la Relazione n. 11 del 25 gennaio 2022, l'Ufficio del Massimario e del Ruolo presso la Corte di Cassazione si è occupato di fornire un primo inquadramento normativo sulle modifiche al codice penale in tema di incendio boschivo.

La Relazione fa riferimento al D.L. n. 120/2021, conv., con mod., in L. 8 novembre 2021 n. 155 recante «Disposizioni per il contrasto agli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile» ed in particolare all'art. 6, il quale, intitolato «Modifiche al codice penale», è intervenuto a vario titolo sull'incriminazione di cui all'art. 423-bis c.p..

Vediamo quali sono i principali cambiamenti.

  • Nuova clausola di liceità della fattispecie-base di incendio boschivo dolo

La legge di conversione n. 155/2021, ha inserito all'art. 6, c. 1, D.L. la lett. a-bis), volta a modificare l'art. 423-bis, c. 1, c.p. mediante l'inserimento di un'espressa clausola di liceità.

legislazione

«1. Chiunque cagioni, al di fuori dei casi di uso legittimo delle tecniche di controfuoco e di fuoco prescritto, un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni».

  • Nuovo regime circostanziale aggravante e attenuante

Per via della lett. b) del D.L. in esame, l'art. 423-bis c.p. consta di due nuovi commi, rispettivamente:

 
legislazione

«[capoverso soppresso dalla l. 155 del 2021]
[5] […] Le pene previste dal presente articolo sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi.

[6] Le pene previste dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti di colui che aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti».

  • Soppressione dell'aggravante dell'abuso delle funzioni o dei doveri connessi al servizio antiincendio

Tale modifica consente prevede una specifica tutela rafforzata per:

- le aree protette;

- le specie animali o vegetali protette;

- gli animali domestici o di allevamento.

 

La lett. c-bis) aggiunta dalla L. n. 155/2021 all'art. 6 D.L. incendi integra il contenuto dell'art. 425, c. 2, c.p. recante circostanze aggravanti degli artt. 423 (incendio) e 424 (danneggiamento a seguito di incendio) c.p..

 

  • Confisca obbligatoria anche per equivalente

L'art. 423-quater c.p., aggiunto dalla lett. c) dell'art. 6 del d.l. incendi, prevede la confisca obbligatoria in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 c.p.p., per il delitto previsto dall'art. 423-bis, c. 1 (dunque per la sola ipotesi dolosa), c.p., dei beni che costituiscono il prodotto o il profitto del reato e delle cose che servirono a commettere il reato, salva l'appartenenza a persone estranee al reato.

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