Il giudice non può alterare il contenuto dell'accordo intervenuto tra le parti subordinando il beneficio della sospensione condizionale della pena all'adempimento di un obbligo rimasto estraneo alla pattuizione.
Il Tribunale di Ragusa applicava all'odierno ricorrente la pena concordata con il Pubblico Ministero in relazione al delitto di cui all'
Svolgimento del processo
1. Con sentenza del 16/11/2020 Tribunale di Ragusa ha applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., a C.S., in relazione al delitto di cui all'art. 494 c.p., la pena concordata con il Pubblico ministero, condannandolo altresì al pagamento, in favore delle parti civili, delle spese processuali da queste sostenute e subordinando al risarcimento del danno, liquidato in sentenza, il beneficio della sospensione condizionale della pena.
2. Avverso detta sentenza propone ricorso C.S., a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento nella parte in cui il beneficio suddetto viene subordinato al risarcimento dei danni ed affidandosi a due motivi.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 444 c.p.p., comma 2.
Evidenzia il ricorrente che il Tribunale, pur non condannando l'imputato al risarcimento del danno, ha liquidato il danno sofferto dalle parti civili, cosicchè risulta violata la disposizione appena citata.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 444 c.p.p., per avere subordinato la sospensione condizionale della pena ad una condizione, sebbene questa non avesse costituito oggetto dell'accordo tra imputato e Pubblico ministero.
Motivi della decisione
1. Il secondo, preliminare, motivo di ricorso è fondato.
Al riguardo, deve osservarsi che la sentenza impugnata non reca una condanna al risarcimento del danno - ciò che, infatti, è precluso, come osserva il ricorrente dall'art. 444 c.p.p., comma 2, - ma si limita a liquidarlo, all'esclusivo fine di subordinare al pagamento dello stesso la sospensione condizionale della pena. In linea generale, come già affermato dalle Sezioni Unite, nel procedimento speciale di applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice non può, alterando i dati della concorde richiesta, subordinare il beneficio della sospensione condizionale dell'esecuzione della pena all'adempimento di un obbligo, alla cui imposizione la legge lo faculti (Sez. U, n. 10 del 11/05/1993, Zanlorenzi, Rv. 194064).
Anche in tempi più recenti le sezioni semplici di questa Corte hanno ribadito, in tema di patteggiamento, che il giudice non può alterare il contenuto dell'accordo intervenuto tra le parti, subordinando il beneficio della sospensione condizionale dell'esecuzione della pena all'adempimento di un obbligo rimasto del tutto estraneo alla pattuizione (Sez. 3, n. 57593 del 25/10/2018, Cannizzaro, Rv. I 274706; Sez. 6, n. 13905 del 11/03/2010, Secondi, Rv. 246689, relativa a fattispecie in cui l'operatività del beneficio sospensivo era stata subordinata ex officio alla condizione del risarcimento dei danni in favore della parte civile).
Tale principio, soffre un'eccezione nell'ipotesi, prevista dall'art. 165 c.p., comma 2, in cui l'imputato, avendo usufruito una volta della sospensione condizionale della pena, non possa ulteriormente godere di detto beneficio ove non subordinato ad uno degli obblighi di cui all'art. 165 c.p., comma 1. Questa Corte di cassazione ha più volte affermato, in tema di sospensione condizionale della pena, che la richiesta avanzata dall'imputato che ha già usufruito di tale beneficio implica il consenso alla subordinazione della misura all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165 c.p., comma 1, trattandosi di prescrizione che il giudice deve necessariamente disporre a norma del comma 2 del medesimo articolo (Sez. 5, n. 28568 del 25/09/2020, Ciorba, Rv. 279696; Sez. 5, n. 19721 del 11/04/2019, R., Rv. 276248; Sez. 3, n. 27427 del 16/05/2014, De Gennaro, Rv. 259395).
Tale, ipotesi, tuttavia, non ricorre nel caso di specie, atteso che l'imputato risulta incensurato.
Ne consegue che deve trovare applicazione il principio generale sopra indicato e che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla subordinazione del beneficio alla sospensione condizionale della pena.
Non è necessario annullare integralmente la sentenza impugnata, atteso che il punto oggetto di annullamento è estraneo all'accordo intervenuto tra imputato e Pubblico ministero.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla subordinazione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno in favore della parte civile, subordinazione che elimina.