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13 ottobre 2021
Linee guida sull’obbligo del Green Pass per accedere ai luoghi di lavoro: arrivano le prime FAQ del Governo

In attesa della pubblicazione del d.P.C.M. che detterà le linee guida relative all'obbligo del possesso e dell'esibizione della certificazione verde, il Governo fornisce alcune anticipazioni attraverso apposite FAQ.

La Redazione

Il 12 ottobre 2021 il Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi ha adottato con d.P.C.M. le linee guida vertenti sull'obbligo del possesso e dell'esibizione del green pass per accedere ai luoghi di lavoro, disposizioni che saranno vincolanti a partire dal 15 ottobre 2021. In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il Governo ha predisposto alcune FAQ al fine di chiarire l'ambito di applicazione delle regole che a breve entreranno in vigore.

Si specificano, innanzitutto, le modalità attraverso le quali dovranno essere effettuati i controlli, sia nel settore pubblico sia in quello privato, stabilendo che saranno i datori di lavoro a definirne le modalità operative, nel rispetto della privacy e delle linee guida contenute nel prossimo d.P.C.M.. I controlli potranno avvenire anche a campione, prevedendo in via prioritaria che essi siano effettuati al momento dell'ingresso nei luoghi di lavoro.

In particolare, a seguito della pubblicazione in G.U. n. 244/2021 del d.P.C.M. del 23 settembre 2021, il quale ha reintrodotto quale modalità ordinaria di svolgimento delle prestazioni lavorative per la P.A. quella svolta in presenza (nel rispetto delle misure di contenimento del contagio), nelle Pubbliche Amministrazioni saranno soggetti all'obbligo anche i dipendenti delle imprese che hanno in appalto i servizi di pulizia, ristorazione, manutenzione, rifornimento dei distributori automatici, i consulenti, i collaboratori e i corrieri. Gli unici ad esserne esclusi sono, dunque, gli utenti.
Sempre nel settore pubblico, le verifiche potranno essere generalizzate o a campione, purché in misura non inferiore al 20% del personale presente in servizio e mediante un criterio di rotazione che assicuri l'accertamento su tutto il personale.

Per quanto riguarda le modalità di verifica, oltre all'App “VerificaC19” saranno disponibili a breve delle specifiche funzionalità che permetteranno ai datori di lavoro pubblici e privati una verifica giornaliera e automatizzata del possesso della certificazione. Tali verifiche, infatti, potranno avvenire attraverso le seguenti modalità:

precisazione

  • L'integrazione del sistema di lettura e verifica del QR code del green pass nei sistemi di controllo agli accessi fisici, ivi inclusi quelli relativi alla rilevazione delle presenze o della temperatura;
  • Per gli enti pubblici che aderiscono alla Piattaforma NoiPa, mediante l'interazione asincrona tra la medesima e la Piattaforma nazionale – DGC;
  • Per i datori di lavoro pubblici e privati che hanno più di 50 dipendenti e non aderiscono a NoiPA, mediante l'interazione asincrona tra il Portale istituzionale INPS e la suddetta Piattaforma nazionale;
  • Per le amministrazioni pubbliche con almeno 1.000 dipendenti, anche con uffici dislocati in più sedi, la verifica potrà avvenire attraverso un'interoperabilità applicativa in modalità asincrona tra sistemi informativi di gestione del personale e la Piattaforma nazionale – DGC.

Qualora i lavoratori non abbiano potuto effettuare il vaccino per comprovate ragioni di salute, essi potranno esibire un certificato contenente un apposito QR code, in corso di predisposizione.
Coloro che, invece, attendono il rilascio della certificazione verde ovvero il suo aggiornamento, potranno esibire i documenti rilasciati in formato cartaceo o digitale dalle strutture sanitarie pubbliche e provate, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta.

Per quanto concerne il regime e le sanzioni applicabili in caso di violazione delle prescrizioni, è previsto che l'accesso del lavoratore presso il luogo di lavoro senza green pass si considera assenza ingiustificata, senza diritto alla retribuzione, fino al momento in cui verrà esibita la certificazione. Qualora si tratti di azienda con meno di 15 dipendenti, una volta trascorso il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro è legittimato a sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione e comunque per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili per una sola volta.
In seguito, il datore di lavoro dovrà inoltrare una segnalazione dell'accaduto alla Prefettura per l'applicazione della sanzione amministrativa corrispondente, la quale sarà compresa tra i 600 e i 1.500euro, oltre all'applicazione delle sanzioni disciplinari eventualmente previste dai contratti collettivi di settore.
Si precisa, poi, che insieme alla retribuzione non saranno più versate al lavoratore nemmeno le altre componenti della stessa, comprese quelle di natura previdenziale, accessoria o indennitaria. I giorni di assenza ingiustificata, inoltre, non concorrono alla maturazione delle ferie e comportano la perdita della relativa anzianità di servizio.
La sanzione prevista, invece, per il datore di lavoro che non effettua i controlli previsti dalla legge è costituita dalla sanzione amministrativa compresa tra i 400 e i 1.000euro.

Il Governo precisa che l'obbligo del green pass non sostituisce le misure anti-Covid 19 in materia di sanificazione, utilizzo delle mascherine e distanziamenti già oggetto dei protocolli e delle linee guida di settore.

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