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14 ottobre 2021
NASPI da restituire per avere lavorato solo 4 giorni: nessun profilo di incostituzionalità ma maggiore flessibilità

Con la sentenza n. 194 depositata oggi, la Corte Costituzionale dichiara non fondati i profili di illegittimità costituzionale sollevati in relazione all'art. 8, comma 4, D. Lgs. n. 22/2015 ma invita, allo stesso tempo, il legislatore ad adottare meccanismi di flessibilità al fine di non ostacolare iniziative autoimprenditoriali o di lavoro autonomo.

La Redazione

Il Tribunale ordinario di Trento sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 4, D. Lgs. n. 22/2015 (recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183») con riferimento all'art. 3, comma 1, Cost.. Nello specifico, la disposizione censurata prevede che «[i]l lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI è tenuto a restituire per intero l'anticipazione ottenuta».

Nel caso di specie, dopo l'attribuzione del beneficio, il lavoratore aveva costituito un rapporto di lavoro subordinato di brevissima durata (soli 4 giorni) con una retribuzione pari ad euro 249,05 e, di conseguenza, l'INPS faceva valere l'obbligo restitutorio previsto dalla norma censurata.

A seguito di una ricostruzione del quadro normativo in materia, con la sentenza n. 194 del 14 ottobre 2021 la Corte Costituzionale dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Trento.
Tra le sue argomentazioni, la Corte ha affermato, da una parte, che «dal bilanciamento compiuto dal legislatore ordinario, nell'esercizio della sua discrezionalità, non emerge una “sproporzione” manifestamente irragionevole perché la disposizione censurata ha un orizzonte temporale di durata limitata». D'altra parte, «la norma censurata, laddove impone al beneficiario dell'incentivo all'autoimprenditorialità la restituzione per intero del trattamento erogato in via anticipata, ha una portata applicativa comunque circoscritta specificamente alla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato, prima del decorso del tempo per il quale il lavoratore avrebbe avuto diritto all'erogazione della NASpI periodica; ed è ciò che fa sorgere l'obbligo di restituzione contemplato dalla norma stessa».

Nonostante ciò, la Corte Costituzionale evidenzia una particolare rigidità della norma censurata in relazione a casi come quello concreto, dunque suggerisce al legislatore di individuare le soluzioni più opportune per far fronte ai profili di criticità segnalati nell'ordinanza di rimessione, inserendo meccanismi di flessibilità che mirino ad evitare che la rigidità della preclusione del lavoro subordinato previsto dalla norma oggetto di censura possa costituire un fattore indiretto idoneo a disincentivare iniziative autoimprenditoriali o di lavoro autonomo che, in quanto tali, superino situazioni di disoccupazione involontaria.

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