
Lo chiarisce l’INPS con la circolare in esame che recepisce le disposizioni della Corte costituzionale contenute nella sentenza n. 90 del 2024.
Con la circolare n. 36 del 4 febbraio 2025, l'INPS fornisce le indicazioni amministrative conseguenti alla sentenza n. 90/2024 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 4, D. Lgs. n. 22/2015 nella parte in cui non limita l'obbligo restitutorio dell'anticipazione della NASpI nella misura corrispondente alla durata del periodo di lavoro subordinato, quando il lavoratore non possa proseguire per causa sopravvenuta a lui non imputabile l'attività di impresa per la quale l'anticipazione gli è stata erogata.
Come ricorda l'Istituto, l'erogazione della NASpI in via anticipata è volta ad incentivare l'imprenditorialità, agevolando il lavoratore ad intraprendere un'attività autonoma o ad avviare un'impresa per favorirne così il reimpiego. In tale ottica, la NASpI perde la sua connotazione tipica assumendo la veste di contributo finanziario volto a sostenere le spese di avvio di una nuova attività.
In tal senso la Corte costituzionale, a sostegno dell'illegittimità della norma, ha rilevato la circostanza che l'attività di impresa possa interrompersi per motivi di forza maggiore che comportino un'oggettiva impossibilità tale da rendere insuperabile la difficoltà di proseguire l'attività stessa, motivi che non sono imputabili alla volontà del beneficiario e alle sue scelte.
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La Consulta ha infatti affermato che se da un lato l'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato è indice rivelatore dell'assenza di effettività e autenticità dell'attività di lavoro autonomo o di impresa, così da giustificare la liquidazione anticipata della prestazione, dall'altro lato la circostanza per cui l'attività di impresa si sia svolta per un periodo apprezzabile comporta che possa ritenersi perfezionato il requisito dell'effettività e dell'autenticità. |
Quanto alle cause di forza maggiore, la Corte ha precisato che sono da escludere le procedure concorsuali, ma sono invece da tenere in considerazione, a titolo di esempio:
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Ciò considerato, secondo la Consulta la norma censurata necessita di essere contemperata da una clausola di flessibilità che consideri le ipotesi particolari e in funzione di ciò preveda un criterio di commisurazione dell'obbligo restitutorio. Per questo motivo, la pronuncia di illegittimità della Corte costituzionale.
In altri termini,
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Se il beneficiario della NASpI in forma anticipata interrompe la sua attività autonoma o d'impresa instaurando un rapporto di lavoro subordinato prima che si sia concluso il periodo teorico per cui la NASpI stessa è riconosciuta, l'INPS, prima di notificare il provvedimento di indebito dell'importo integrale corrisposto, provvede alla verifica dell'eventuale presenza di cause sopravvenute e imprevedibili che non siano imputabili all'interessato e che abbiano determinato l'impossibilità di proseguire nell'esercizio dell'attività di lavoro autonomo o di impresa. Nel caso in cui sussistano detti elementi, l'obbligo restitutorio sarà limitato alla durata del rapporto di lavoro subordinato. |