Nessun compenso all'agente immobiliare dovuto dal venditore, poiché in risposta al messaggio da quest'ultimo inviatogli a mezzo WhatsApp, contenente i dettagli dell'accordo, egli aveva risposto «Va bene».
La venditrice conveniva in giudizio il titolare dell'agenzia immobiliare proponendo opposizione contro il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di pagamento di una somma di circa 21mila euro a titolo di provvigioni per l'attività di mediazione immobiliare svolta.
A sostegno dell'opposizione, la venditrice affermava:
Svolgimento del processo / Motivi della decisione
Con atto di citazione notificato il 20.6.2018 la Sig.ra . AS conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Milano Sig. C in proprio e quale titolare della ditta A di AC.
C proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 9274/2018 (n.r.g. 2143/2018) emesso dal Tribunale di Milano di pagamento della somma di Euro 21.228,00, a titolo di provvigioni per attività di mediazione immobiliare, oltre interessi legali dalla data di scadenza delle fatture al saldo e spese del procedimento monitorio, la revoca dello stesso ovvero la riduzione dell'importo ingiunto in una misura non superiore alle provvigioni pagate sul prezzo della vendita dall'acquirente. In via incondizionata chiedeva altresì la condanna per Lite temeraria con vittoria di spese, compensi ed onoran.
Con comparsa di costituzione e risposta de] 2.03.2019 si costituiva il Sig. CA in proprio e quale titolare di A di AC , contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed argomentato, il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in atto ed in diritto e la conferma del decreto ingiuntivo opposto; con vittoria di spese di lite.
Il procedimento si interrompeva per il sopravvenuto decesso dell'attrice e veniva riassunto nei termini dall'erede PS ; istruita la causa mediante deposito di memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. e produzione documentale, all'udienza del 6.5.2021 le parti precisavano le conclusioni e il Giudice, assegnati i termini per la redazione e il deposito delle memorie conclusionali e delle memorie di replica, tratteneva la causa in decisione.
La Sig.ra S ha opposto il citato decreto ingiuntivo affermando:
- di essere proprietaria dell'immobile sito a (omissis) , individuato al (omissis) e che nel 2016, essendo intenzionata a venderlo, delegava il figlio, Sig.PS, a trattare ogni aspetto ad esso connesso (doc. 2);
- che, senza qualsiasi mandato formale al Sig. C o alla sua agenzia, questi contattava il Sig. PS al fine di presentargli la Sig. D che risultava interessata all'acquisto;
- che, il Sig. S e il Sig. C , in ordine alle provvigioni da rendere a quest'ultimo in relazione all'attività sopracitata, formalizzavano a mezzo WhatsApp il (omissis) il seguente accordo "Buonasera, sono S ... non sto a disturbarla di nuovo al telefono... per correttezza verso di lei... riguardo le sue provvigioni, di cui avevamo accennato... volentieri perché trovo giusto riconoscere il lavoro se appena posso... cioè se la cifra è nella forbice alta. Diciamo cosi: 1% se 590, 0,5 se 585. Non che a 580 lei non ha lavorato, ma andrei a perderci rispetto ad accettare i 575 (o magari 580 che riesco ad ottenere), con il vicino che è un privato e dunque senza mediazione. Spero che capisca il mio discorso" che veniva contestualmente accettato dal Sig. C con la risposta "Va bene" (doc. 4);
- che il 31.1.2017, il Sig. C consegnava al Sig. S una proposta d'acquisto da parte della Sig.ra D per Euro 570.000,00 oltre a Euro 10.000,00 per un posto auto (doc. 6) che veniva accettata dalla Sig.ra S solo per l'appartamento e la cantina il 2.2.2017;
- che il 6.4.2017, con atto a rogito (omissis), si formalizzava la vendita dell'immobile per il valore complessivo della proposta sopra riportata e dunque per Euro 580.000,00 (doc. 7);
- che il valore di vendita era inferiore a quello pattuito con il Sig. C al fine di far sorgere il diritto alle provvigioni di questi e che, pertanto, nulla era dovuto a quest'ultimo dalla venditrice, limitandosi lo stesso a percepire la quota di provvigioni dovuta dall'acquirente;
- che, anche riconducendo la fattispecie in questione alla mediazione tipica di cui agli artt. 1754 c. c., nulla sarebbe dovuto in forza delle pattuizioni che avevano condotto stabilire le provvigioni a carico della sola parte compratrice.
- in ogni caso, non poteva considerarsi commisurata la pretesa avversaria nella previsione del 3 % del prezzo di vendita secondo gli usi.
Parte convenuta opposta allegava invece che:
- la Sig.ra S il (omissis), in occasione del rogito dell'immobile si rendeva disponibile a pagare la mediazione;
- le parti addivenivano alla stesura di una soluzione transattiva mai sottoscritta nel contesto della quale "' si accordava il pagamento di Euro 5000,00 più contributo spese (doc. 3 opposto);
- in mancanza di accordo, l'8.11.2017 ha emesso la fattura (omissis) per Euro 21.228,00 IVA inclusa per la provvigione determinata secondo gli usi nella misura del 3%;
- il Sig. S. era privo del potere di trattare in quanto la procura della Sig.ra S non venne mai nominata né esibita se non successivamente all'invio della fattura;
- che, pertanto, gli accordi presi con quest'ultimo non erano da considerarsi validi e, in ogni caso, da considerarsi ampiamente superati dalla volontà della stessa S di pagare le provvigioni di mediazione.
L'opposizione è fondata e merita di essere accolta per i seguenti motivi.
E' incontestata la circostanza che la vendita dell'immobile di (omissis) di proprietà della Sig.ra S all'acquirente individuato nella persona della sig.ra MMD si sia realizzata grazie all'attività di mediazione immobiliare condotta dal sig. C, titolare di A di AC tra fine 2016 ed inizio 2017. La vendita veniva formalizzata in data 6.4.2017, con atto a rogito (omissis), per il prezzo complessivo per Euro 580.000,00 di cui € 570.000,00 per l'appartamento ed € 10.000,00 per il box auto di (omissis) (doc. 7 opponente).
Tuttavia, la provvigione richiesta per la conclusione dell'affare non è dovuta.
Parte convenuta opposta non ha disconosciuto né la provenienza né il contenuto del seguente scambio di messaggi wathsapp avvenuto in data 15.12.2016 e di cui è stato prodotto in atti il relativo screenshoot: "Buonasera, sono ,S ... non sto a disturbarla di nuovo al telefono ... per correttezza verso di lei... riguardo le sue provvigioni, di cui avevamo accennato... volentieri perché trovo giusto riconoscere il lavoro se appena posso... cioè se la cifra è nella forbice alta. Diciamo così: 1% se 590, 0,5 se 585. Non che a 580 lei non ha lavorato, ma andrei a perderci rispetto ad accettare i 575 (o magari 580 che riesco ad ottenere), con il vicino che è un privato e dunque senza mediazione. Spero che capisca il mio discorso" inviato dal sig. S , cui seguiva immediatamente la risposta del sig. C "Va bene" (doc. 4 opponente).
Come già rilevato con ordinanza del 29 gennaio 2020, sussiste prova scritta dell'accordo raggiunto dalle parti in merito alle condizioni, al cui verificarsi sarebbe sorto il diritto al compenso del mediatore ed alla misura delle provvigioni medesime.
Parte opposta eccepisce che la situazione esistente al momento in cui assentiva alla proposta del S , si sarebbe modificata nel momento in cui la S accettava di vendere alla D (non essendo più i vicini di casa interessati all'acquisto). Tuttavia, tale modifica, peraltro solo allegata e rimasta sprovvista di riscontro, è del tutto irrilevante per la validità e l'efficacia del suddetto accordo sulle provvigioni, in quanto il permanere di concorrenti offerte di altri potenziali acquirenti non è stata espressamente dedotta quale condizione di efficacia dell'accordo ma è rimasta sul piano della personale motivazione del S che, sebbene esplicitata nel messaggio, non concorre a definire il regolamento di interessi neppure quale elemento accidentale.
Sebbene poi la delega sia stata esibita tempo dopo la conclusione della vendita, non vi è dubbio che il sig. S abbia sempre agito in nome e per conto della madre sin dal 2015 e con il consenso di lei (che infatti sottoscriveva la delega di cui al doc 2 fase. opponente); né risulta che il sig. C abbia mai espresso alcun dubbio al riguardo, in nessuna delle numerose interlocuzioni con il sig. S documentate in atti (doc. 13- 14- 15).
L'attività di trattativa per conto della Sig.ra S veniva perciò costantemente condotta dal figlio, Sig. PS , presente anche all'incontro del 2.2.2017 a casa della sig. S per l'accettazione della proposta di acquisto ("Ci vediamo giù al portone" "ok sto partendo adesso dall'ufficio" scambio wathsapp doc. 13), in occasione del quale appare perciò davvero assai inverosimile che la madre subentrasse nelle trattative al figlio presente acconsentendo al pagamento di una provvigione del 2%, come sostenuto da parte opposta (con richiesta di prova sul punto inammissibile per i motivi indicati nell'ordinanza del 13 febbraio 2021 che qui integralmente si richiama).
L'accordo di cui allo scambio wathsapp del 15.12.2016 deve pertanto ritenersi perfettamente valido ed efficace, nella sua originaria ed immutata formulazione, nonché vincolante sia per l' A che per la S ed il sig. S in qualità di erede di quest'ultima.
Non vi è dubbio che il prezzo di vendita raggiunto e nonostante il trasferimento abbia avuto ad oggetto anche un posto auto, sia stato inferiore a quello pattuito per il riconoscimento di una provvigione al mediatore, al quale dunque era dovuto il compenso solo dalla parte acquirente - nell'atto di rogito si riconosce l'attività di mediazione del Sig.C e si dà atto del versamento della somma di Euro 5.000,00 oltre IVA per parte della sola Sig.ra D -.
Dal contenuto della fattura azionata in sede monitoria è desumibile che la stessa parte opposta ha ritenuto che la vendita dell'immobile e del posto auto (originariamente non contemplato) costituiscano un unico affare, che non dà luogo al diritto del mediatore a due provvigioni distinte - le prestazioni indicate si riferiscono infatti al solo appartamento di via (omissis).
Di conseguenza il decreto deve essere revocato e nulla deve il sig. S per l'attività di mediazione svolta dalla A.
Infine, non può trovare accoglimento la richiesta ex art. 96, comma 3, c.p.c. formulata da parte opponente, non ravvisandosi i profili della cd. lite temeraria ed in mancanza di riscontro alcuno dei relativi presupposti di applicabilità.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della domanda, dei parametri di cui al DM 55/2014 e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto
2) Condanna il Sig. AC , in proprio e quale legale rappresentante della ditta A di CA a rimborsare a parte opponente le spese di lite, che liquida in € 145,00 per esborsi, Euro 4.835,00 per compensi, oltre C.P.A. e I.V.A. come per legge, 15% spese forfettarie.