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21 ottobre 2021
Legittimo l’obbligo vaccinale per i sanitari: è un dovere di solidarietà

Lo ha stabilito il Consiglio di Stato rigettando il ricorso presentato da alcuni professionisti sanitari del Friuli Venezia Giulia non ancora sottoposti alla vaccinazione obbligatoria. Per i Giudici non vi è legittimo spazio né diritto di cittadinanza per la c.d. «esitazione vaccinale» nel bilanciamento tra l'autodeterminazione individuale e la tutela della salute pubblica.

La Redazione

«È legittimo l'obbligo vaccinale contro il virus Sars- CoV-2 per il personale sanitario, così come previsto dall'articolo 4, d.l. n. 44 del 2021».
Ad affermarlo è il Consiglio di Stato con la sentenza n. 7045 del 20 ottobre 2021, rigettando il ricorso di alcuni medici, paramedici, farmacisti e parafarmacisti della Regione Friuli Venezia Giulia non ancora vaccinati contro il Covid-19.

«È legittimo l'obbligo vaccinale contro il virus Sars- CoV-2 per il personale sanitario, così come previsto dall'articolo 4, d.l. n. 44 del 2021».
Ad affermarlo è il Consiglio di Stato con la sentenza n. 7045 del 20 ottobre 2021, rigettando il ricorso di alcuni medici, paramedici, farmacisti e parafarmacisti della Regione Friuli Venezia Giulia non ancora vaccinati contro il Covid-19.

Nelle sue argomentazioni, Palazzo Spada ricorda anzitutto la gravità delle conseguenze in caso di inadempimento ingiustificato all'obbligo vaccinale: l'art. 4, c. 6, D.L. n. 44/2021 prevede espressamente che decorsi i termini per l'attestazione, l'A.S.L. accerta l'inosservanza di tale obbligo e ne dà immediata comunicazione scritta all'interessato, al datore di lavoro e all'Ordine professionale di appartenenza. L'adozione dell'atto di accertamento da parte dell'A.S.L. comporta «la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2».

Come già affermato dal TAR Friuli nella sentenza n. 261 del 10 settembre 2021, il Consiglio di Stato esclude che i vaccini contro il Covid siano sperimentali o non abbiano efficacia ovvero non siano sicuri: la procedura utilizzata ai fini dell'ammissione ha infatti consentito di acquisire dati sufficientemente attendibili in relazione all'efficacia e alla sicurezza dei farmaci.

Nella disamina del ricorso, Palazzo Spada osserva che, sebbene il vaccino, come tutti i farmaci, non possa essere considerato del tutto esente da rischi, tuttavia, da un punto di vista strettamente giuridico, in fase emergenziale, «di fronte al bisogno pressante, drammatico, indifferibile di tutelare la salute pubblica contro il dilagare del contagio, il principio di precauzione opera in modo inverso rispetto all'ordinario e, per così dire, controintuitivo, perché richiede al decisore pubblico di consentire o, addirittura, imporre l'utilizzo di terapie che, pur sulla base di dati non completi, assicurino più benefici che rischi, in quanto il potenziale rischio di un evento avverso per un singolo individuo, con l'utilizzo di quel farmaco, è di gran lunga inferiore del reale nocumento per una intera società, senza l'utilizzo di quel farmaco».

L'obbligo vaccinale introdotto dall'art. 4 D.L. n. 44/2021 risponde ad una finalità di tutela non solo del personale sanitario, ma anche dei pazienti e delle persone più fragili che sono ricoverate o si recano presso delle strutture di cura e di assistenza.
Sulla questione, il Consiglio di Stato afferma che l'obbligatorietà del vaccino si fonda sul dovere di solidarietà (art. 2 Cost.) che grava su tutti i cittadini, a partire dal personale sanitario, nei confronti dei soggetti più vulnerabili e che sarebbero più esposti alle conseguenze gravi o persino letali del virus per via del contatto con soggetti non vaccinati.
Ne consegue che, nel bilanciamento tra l'autodeterminazione individuale e la tutela della salute pubblica non vi è legittimo spazio né diritto di cittadinanza per la c.d. «esitazione vaccinale».

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