È stato pubblicato in G.U. n. 252 del 21 ottobre 2021 il D.L. n. 146/2021, recante «Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili».
Il testo del decreto si compone di 18 articoli suddivisi in 5 capi:
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- Misure urgenti in materia fiscale;
- Misure urgenti in materia di lavoro;
- Rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Misure finanziarie e urgenti;
- Disposizioni finanziare e finali.
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Tra le varie novità dal punto di vista fiscale si segnalano:
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- La riammissione nei termini dei contribuenti decaduti dalla rottamazione ter e dal saldo e stralcio, stabilendo il differimento del versamento delle rate delle definizioni agevolate dei carichi affidati alla riscossione in scadenza nel 2020 (art. 1);
- L'estensione del termine di pagamento per le cartelle di pagamento notificate tra il 1° settembre e il 31 dicembre 2021, il quale viene prolungato di 150 giorni dalla notifica (art. 2);
- L'estensione della rateazione per i piani di dilazione da 10 a 18 rate le quali, se non pagate, determinano la decadenza dalla rateizzazione concessa. Inoltre, al comma 2 è previsto che i debitori che, alla data di entrata in vigore del decreto, siano incorsi in decadenza da piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020, sono riammessi automaticamente ai medesimi, relativamente ai quali il termine per il pagamento delle rate sospese è fissato al 31 ottobre 2021 (art. 3);
- Semplificazione della disciplina del patent box: i titolari di reddito d'impresa possono optare per l'opzione ivi prevista che ha durata pari a 5 periodi d'imposta, è irrevocabile ed è rinnovabile. Al comma 3, in particolare, è previsto che «Ai fini delle imposte sui redditi, i costi di ricerca e sviluppo sostenuti dai soggetti indicati al comma 1 in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali, marchi d'impresa, disegni e modelli, nonché processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, che siano dagli stessi soggetti utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d'impresa, sono maggiorati del 90 per cento» (art. 6).
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Tra le misure urgenti in materia di lavoro si segnalano, invece:
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- I congedi parentali all'art. 9: la disposizione prevede che il lavoratore dipendente con figlio convivente minore di anni 14 possa astenersi dal lavoro (alternativamente all'altro genitore) usufruendo di un congedo straordinario per un periodo pari a tutta o parte della durata della sospensione dell'attività didattica/educativa in presenza del figlio, dell'infezione da Covid-19 del figlio o della quarantena del figlio disposta dall'ASL. In caso di figli con disabilità in situazioni di gravità accertata, il diritto è riconosciuto indipendentemente dall'età del figlio.
Il congedo può essere fruito in forma oraria o giornaliera con il riconoscimento di un'indennità pari al 50% della retribuzione. In caso di figli con età compresa tra 14 e 16 anni è possibile astenersi dal lavoro senza la corresponsione di retribuzione/indennità ma con il riconoscimento della contribuzione figurativa, il divieto di licenziamento ed il diritto alla conservazione del posto di lavoro.
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Per quanto riguarda la salute e sicurezza sul lavoro, tra le altre cose, è previsto che:
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- L'Ispettorato nazionale del lavoro possa adottare un provvedimento di sospensione dell'attività economica aziendale qualora emerga la presenza di una quota di lavoratori irregolari pari almeno al 10%, a cui può aggiungersi una somma a fronte della richiesta di revoca della sospensione (che può avvenire solo a determinate condizioni). Tali somme aggiuntive sono raddoppiate nel caso in cui, nei 5 anni precedenti l'adozione del provvedimento, la stessa impresa abbia già ricevuto un provvedimento di sospensione.
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Infine, sono state stanziate nuove risorse per il Fondo assegni universali e servizi alla famiglia e per il Reddito di cittadinanza.