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1 novembre 2021
In Gazzetta Ufficiale le norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela

Il decreto del Ministero dell'Interno del 14 ottobre 2021, in G.U. n. 255/2021, approva le norme tecniche di prevenzione incendi applicabili agli edifici aperti al pubblico e sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ad esclusione di musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi.

La Redazione

In G.U. n. 255 del 25 ottobre 2021 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell'Interno del 14 ottobre 2021, intitolato «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, contenenti una o più attività ricomprese nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 72, ad esclusione di musei gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139».

Nello specifico, il decreto approva le norme tecniche di prevenzione incendi contenute nell'allegato 1 e si applica 

legislazione

«agli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, contenenti una o più attività ricomprese nell'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 72, ad esclusione di musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero a quelle di nuova realizzazione».

Le norme possono essere applicate in combinazione alle regole vigenti “verticali” di cui alla sezione V, allegato 1, del decreto del Ministero dell'Interno del 3 agosto 2015 ed entreranno in vigore il 24 novembre 2021.

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