Respinta la domanda cautelare proposta dalla candidata volta alla sospensione della sua esclusione dal test per la prova di accesso al corso di laurea in medicina poiché sprovvista di green pass, nonostante la produzione della certificazione (priva di QR Code) attestante l'effettuazione di un tampone negativo.
La ricorrente veniva esclusa dalla partecipazione al test per la prova di accesso al corso di laurea in Medicina e Chirurgia dall'Ateneo di Bologna poiché sprovvista di green pass, nonostante ella avesse prodotto una certificazione, priva di QR Code, attestante l'effettuazione di un tampone antigenico rapido negativo il giorno prima del test.
Con l'ordinanza n. 496 del 27 ottobre 2021, il TAR Bologna respinge la domanda cautelare proposta dalla concorrente volta alla sospensione della sua esclusione dalla partecipazione al test per la prova di ammissione, rilevando quanto segue:
- A partire dal 6 agosto 2021. l'accesso ai concorsi pubblici è consentito solo a coloro che sono muniti di green pass (
D.L. n. 52/2021 ); - Ai sensi del
d.P.C.M. del 17 giugno 2021 , la verifica del green pass avviene attraverso la lettura del codice a barre bidimensionale utilizzando l'apposita app descritta nell'Allegato B, la quale consente esclusivamente la verifica dell'autenticità, validità ed integrità della certificazione verde, nonché la conoscenza delle generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione; - Le Linee Guida MUR del 16 agosto 2021, pubblicate il 25 agosto 2021 sul sito web quali parti integranti del bando per l'ammissione al corso in oggetto, richiamano la suddetta normativa.
Dal quadro suindicato emerge, dunque, che la validità e l'autenticità delle certificazioni verdi sono verificabili solo attraverso la lettura del QR Code, di cui la certificazione prodotta dalla ricorrente era priva. Da qui il rigetto della sua istanza cautelare.
TAR Bologna, sez. I, ordinanza 27 ottobre 2021, n. 496
Svolgimento del processo / Motivi della decisione
Rilevato che la ricorrente è stata esclusa dalla partecipazione al test per la prova di ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia a.a. 2021/22 dell’Ateneo di Bologna per mancanza di “Certificazione verde” avendo comunque prodotto certificazione (priva di QR code) attestante l’effettuazione di tampone antigenico rapido negativo il giorno precedente il test;
Ritenuto, ad un sommario esame, di non poter apprezzare favorevolmente le esigenze cautelari atteso che:
- ai sensi dell’art. 9 bis lett i) del decreto legge del 22 aprile 2021 n. 52 a far data dal 6 agosto 2021 è consentito l’accesso ai concorsi pubblici esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2;
- la certificazione verde COVID -19 attesta, tra l’altro, la condizione dell’effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2 (art. 9 c. 2 lett. c) del citato decreto);
- ai sensi dell’art. 13 DPCM 17 giugno 2021 “la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l'applicazione mobile descritta nell’allegato B, paragrafo 4, che consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione.”;
- nelle Linee Guida MUR del 16 agosto 2021 pubblicate sul sito web il 25 agosto 2021 (parti integranti del bando per l’ammissione al corso in esame) vi è un espresso richiamo alla suindicata normativa primaria e secondaria in tema di obbligo di certificazione verde e relative modalità di controllo;
Considerato che in base al suindicato quadro normativo di riferimento - sinteticamente richiamato - l’autenticità e la validità delle prescritte certificazioni verdi risultano verificabili unicamente mediante lettura del QR code, si che l’impugnata esclusione appare “prima facie” immune dalle doglianze dedotte;
Considerata la sussistenza di giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite della presente fase cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna Bologna (Sezione Prima) respinge la suindicata domanda cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.