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2 novembre 2021
Presentare la certificazione di un tampone negativo senza QR Code non basta per partecipare al test di accesso in medicina

Respinta la domanda cautelare proposta dalla candidata volta alla sospensione della sua esclusione dal test per la prova di accesso al corso di laurea in medicina poiché sprovvista di green pass, nonostante la produzione della certificazione (priva di QR Code) attestante l'effettuazione di un tampone negativo.

La Redazione

La ricorrente veniva esclusa dalla partecipazione al test per la prova di accesso al corso di laurea in Medicina e Chirurgia dall'Ateneo di Bologna poiché sprovvista di green pass, nonostante ella avesse prodotto una certificazione, priva di QR Code, attestante l'effettuazione di un tampone antigenico rapido negativo il giorno prima del test.

Con l'ordinanza n. 496 del 27 ottobre 2021, il TAR Bologna respinge la domanda cautelare proposta dalla concorrente volta alla sospensione della sua esclusione dalla partecipazione al test per la prova di ammissione, rilevando quanto segue:

  • A partire dal 6 agosto 2021. l'accesso ai concorsi pubblici è consentito solo a coloro che sono muniti di green pass (D.L. n. 52/2021);
  • Ai sensi del d.P.C.M. del 17 giugno 2021, la verifica del green pass avviene attraverso la lettura del codice a barre bidimensionale utilizzando l'apposita app descritta nell'Allegato B, la quale consente esclusivamente la verifica dell'autenticità, validità ed integrità della certificazione verde, nonché la conoscenza delle generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione;
  • Le Linee Guida MUR del 16 agosto 2021, pubblicate il 25 agosto 2021 sul sito web quali parti integranti del bando per l'ammissione al corso in oggetto, richiamano la suddetta normativa.

Dal quadro suindicato emerge, dunque, che la validità e l'autenticità delle certificazioni verdi sono verificabili solo attraverso la lettura del QR Code, di cui la certificazione prodotta dalla ricorrente era priva. Da qui il rigetto della sua istanza cautelare.

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