Gli odierni ricorrenti sono stati esclusi dai test di ammissione alla facoltà di medicina, con la motivazione “Green pass non valido”, per mancato riconoscimento del QR code da parte dell'app VerificaC19.
Il TAR, investito della questione, rileva prima facie l'illegittimità del provvedimento adottato dall'Istituto universitario, in quanto il mancato riconoscimento del Green Pass sarebbe imputabile ad un malfunzionamento dell'app.
Il giudice amministrativo ha poi stabilito che tale vizio è considerato sanabile dalla semplice esibizione del certificato verde, comunque probatoria dell'avvenuta effettuazione del vaccino.
Diversamente opinando verrebbe leso il diritto costituzionalmente garantito allo studio, che risulterebbe condizionato dal mero funzionamento di un dispositivo mobile.
Per questi motivi, il TAR accoglie la domanda e, con l'ordinanza n. 551 del 26 novembre 2021, sospende l'efficacia del provvedimento impugnato, disponendo l'ammissione dei ricorrenti al test per l'accesso alla facoltà di Medicina.
TAR Bologna, sentenza (ud. 25 novembre 2021) 26 novembre 2021, n. 551
Svolgimento del processo / Motivi della decisione
Rilevato che:
- i ricorrenti -omissis- sono stati entrambi esclusi dalla partecipazione al test di ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia a.a. 2021/22 dell’Ateneo di Bologna con la testuale motivazione “Green pass non valido” mentre il ricorrente -omissis-escluso in quanto “privo del Green pass” (pur avendo quest’ultimo dimostrato l’avvenuta vaccinazione il 10 agosto 2021);
- a sostegno del ricorso collettivo i ricorrenti -omissis- lamentano in particolare il difetto di motivazione dell’impugnata esclusione, avendo comunque pacificamente prodotto in sede di ammissione al predetto test la certificazione verde di cui all'articolo 9, comma 2 del decreto legge del 22 aprile 2021 n. 52, munita di QR code.
Considerato che:
- anche dalla memoria difensiva della difesa dell’ateneo resistente non è possibile evincere con esattezza le ragioni dell’asserita predetta “non validità”, in ipotesi dipendente da possibile errore di lettura da parte dell’app.VerificaC19 o da tipologia di QR Code non scansionabile (cfr. le stesse FAQ pubblicate sul sito del Ministero della Salute);
- il disposto di cui all’art. 13 del DPCM 17 giugno 2021 secondo cui “la verifica delle certificazioni verdi Covid-19 è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l'applicazione mobile descritta nell’allegato B, paragrafo 4, che consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione” va necessariamente letto in armonia con il principio di trasparenza dell’attività amministrativa e di tutela giurisdizionale avverso gli atti della p.a.
Ritenuto che:
- in tal fattispecie - completamente diversa dal recente precedente cautelare di questa Sezione (ord. n. 496/2021) - la contestata esclusione appare “prima facie” illegittima dal momento che il mancato riconoscimento del QR code da parte dell’app.VerificaC19 (in assenza di fondati dubbi sulla relativa autenticità) appare sanabile mediante esibizione della certificazione, comunque fidefaciente, circa l’avvenuta effettuazione del vaccino;
- diversamente opinando l’esercizio di un diritto costituzionalmente garantito (artt. 33 e 34 Cost.) quale il diritto allo studio o l’accesso ai pubblici uffici (artt. 51 e 97 Cost.) sarebbe inopinatamente condizionato dal funzionamento di un applicativo mobile;
- quanto ai ricorrenti -omissis- le esigenze cautelari meritano dunque positivo apprezzamento mediante urgente ammissione con riserva a sostenere la prova d’esame per l’accesso al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia a.a. 2021/22 dell’Ateneo, anche in sovrannumero rispetto ai posti disponibili, entro il termine di trenta giorni decorrente dalla comunicazione e/o notificazione della presente ordinanza.
Ritenuta quanto invece al solo ricorrente -omissis- l’insussistenza di sufficienti profili di fondatezza della pretesa azionata atteso che, ai sensi dell’art. 9 bis lett i) del decreto legge del 22 aprile 2021 n. 52, a far data dal 6 agosto 2021 è consentito l’accesso ai concorsi pubblici esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19, di cui all'articolo 9, comma 2 e che, ai sensi dell’art. 13 DPCM 17 giugno 2021, “la verifica delle certificazioni verdi Covid-19 è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l'applicazione mobile descritta nell’allegato B, paragrafo 4, che consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario” (ord. T.A.R. Emilia-Romagna Bologna sez. I, n. 496/2021) fermo restando, nel caso di specie, l’eventuale responsabilità civile del Ministero della Salute per il riscontrato ritardo nell’emissione del certificato verde;
Ritenuta la sussistenza di giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite della presente fase cautelare in considerazione della complessità e della novità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna Bologna (Sezione Prima) così decide:
a) respinge la suindicata domanda cautelare del ricorrente -omissis-, come da motivazione;
b) accoglie la suindicata domanda cautelare dei ricorrenti -omissis- e per l'effetto:
- sospende l’efficacia dell’esclusione impugnata ed ordina al Rettore dell’Università di Bologna, di concerto con il MIUR, l’effettuazione della prova d’esame per l’accesso al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia a.a. 2021/22 dell’Ateneo, da effettuarsi nel termine di cui in motivazione;
- fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 23 febbraio 2022.
Spese compensate.