Il D.M. 3 settembre 2021, in G.U. n. 259/2021, completa la revisione delle norme sulla sicurezza antincendio presso i luoghi di lavoro.
In G.U. n. 259 del 29 ottobre 2021 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell'Interno del 3 settembre 2021, recante «Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell'
Le nuove disposizioni stabiliscono criteri semplificati in vista della valutazione del rischio di incendio ed indicano le misure di prevenzione, protezione e gestionali antincendio da adottare nei luoghi di lavoro a basso rischio, considerando tali quelli ubicati in attività non soggette e non dotate di specifica regola tecnica verticale e aventi i seguenti requisiti aggiuntivi (Allegato I):
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Per i luoghi di lavoro a maggiore rischio continuano ad applicarsi, invece, le regole di cui al D.M. 3 agosto 2015.
Con il decreto in oggetto si va completando il quadro relativo all'
- D.M. 1° settembre 2021 sui criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio, il quale ha introdotto la figura del tecnico manutentore qualificato;
- D.M. 2 settembre 2021 ai fini della gestione dei luoghi di lavoro in esercizio e in emergenza, oltre a contenere le caratteristiche del servizio di prevenzione e protezione antincendio.
Le disposizioni di cui al D.M. 3 settembre 2021 entreranno in vigore un anno dopo la sua pubblicazione in Gazzetta, dunque a partire dal 29 ottobre 2022.