La Suprema Corte, investita della questione, nega l'obbligo di assicurazione da infortunio sul lavoro per i membri di studi professionali associati, non essendo sufficienti, per l'applicazione del regime normativo, il carattere associativo e la solidarietà del rapporto professionale.
La Corte d'Appello confermava la pronuncia del giudice di merito che escludeva in capo agli studi professionali associati la sussistenza dell'obbligo assicurativo da infortuni sul lavoro presso l'INAIL, ritenendo gli stessi non assimilabili alle società.
L'Ente ricorre così in Cassazione, indicando come unico motivo la violazione del T.U. n. 1124/1965, in...
Svolgimento del processo
Con sentenza depositata il 6.8.2015, la Corte d'appello di Perugia ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva escluso la sussistenza dell'obbligo assicurativo presso l'INAIL in capo ai professionisti associati nello Studio Associato X.
La Corte, in particolare, ha ritenuto che, in considerazione dell'accertamento condotto in prime cure, da cui era emerso che lo Studio Associato X non poteva essere assimilato ad una società, non essendo configurabile nei suoi confronti alcun vincolo di assoggettamento dei liberi professionisti che vi erano associati, dovesse essere esclusa la sussistenza dei presupposti per l'obbligatorietà dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro; e ciò nonostante fosse emersa la finalità ulteriore della ripartizione dei proventi tra gli associati, del conferimento allo Studio dei mandati professionali ricevuti dai clienti e della responsabilità solidale di tutti i membri nei confronti dei terzi.
Avverso tali statuizioni l'INAIL ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura. Studio Associato X ha resistito con controricorso.
Il Pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte.
Motivi della decisione
Con l'unico motivo di censura, l'Istituto ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 4, n. 7, e 9, T.U. n. 1124/1965, in relazione all'art. 1, I. n. 1815/1939, per avere la Corte di merito ritenuto, ad onta dell'accertamento in fatto, che in specie non sussistessero i presupposti per l'obbligatorietà dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in considerazione del carattere associativo e non societario del vincolo sussistente tra i professionisti: ad avviso di parte ricorrente, infatti, soccorrerebbero in specie le indicazioni provenienti da Cass. nn. 12095 del 2006 e 13278 del 2007, secondo le quali a parità di esposizione a rischio deve corrispondere parità di tutela assicurativa, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto in base al quale è prestata l'attività lavorativa.
Il motivo è infondato.
Questa Corte, con le sentenze nn. 15971 del 2017 e 30428 del 2019, ha già affermato il principio secondo cui, in tema di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, non sussiste l'obbligo assicurativo nei confronti dei componenti di studi professionali associati, in quanto la tendenza ordinamentale espansiva di tale obbligo può operare, sul piano soggettivo, solo nel rispetto e nell'ambito delle norme vigenti, che, come per il libero professionista, in nessun luogo degli artt. 1, 4 e 9, T.U. n. 1124 del 1965, ne contemplano l'assoggettamento per le associazioni professionali.
Né contrari argomenti possono desumersi da Cass. n. 12095 del 2006 e 13278 del 2007, che - sulla scorta di una lettura costituzionalmente orientata della disciplina dell'obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - hanno rispettivamente ritenuto assoggettabili all'assicurazione i coniugi che hanno la gestione comune dell'azienda coniugale, ai sensi dell'art. 177, lett. d), c. c., quando svolgano una delle attività rischiose indicate nell'art. 1, T.U. n. 1124/1965, e i soci di cooperativa avente ad oggetto l'attività di addestramento fisico: come precisato da Corte cost. n. 25 del 2016, che ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, n. 7, T.U. n. 1124/1965, nella parte in cui esclude dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali gli associati degli studi professionali che siano tra loro legati da un vincolo di "dipendenza funzionale", a fronte della multiforme realtà degli studi professionali, contraddistinta dalla coesistenza dei disparati assetti organizzativi che l'accordo degli associati può prefigurare ex art. 36 c. c. e dal vario atteggiarsi dei rapporti di lavoro, secondo i tratti dell'autonomia o di un coordinamento più incisivo delle prestazioni, resta rimessa alla discrezionalità del legislatore la modulazione dell'obbligazione assicurativa in funzione delle situazioni ritenute meritevoli di tutela; e non sussistendo in materia la possibilità di pronunce additive "a rime obbligate" (così, espressamente, Corte cost n. 25 del 2016, cit.), specie considerando che nel sistema assicurativo gestito dall'INAIL non vige alcun principio assoluto di copertura universalistica delle tutele, sussistendo limiti oggettivi e soggettivi sia rispetto alle "attività protette" che ai "soggetti assicurati" (verosimilmente causa della preferenza accordata dal legislatore all'assicurazione dei lavoratori subordinati: in termini Cass. n. 30428 del 2019, cit., in motivazione), non v'è a fortiori spazio per interpretazioni "costituzionalmente orientate" che pervengano surrettiziamente a travalicare i limiti del testo della legge vigente.
Il ricorso, pertanto, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza.
Tenuto conto del rigetto del ricorso, sussistono anche i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 850,00, di cui € 650,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.