Dopo la L. n. 151/1975, senza una dichiarazione contraria specifica, gli immobili acquistati da uno dei coniugi rientrano nel perimetro della comunione matrimoniale, per via di un regime di comunione tacita familiare che si estende agli acquisti fatti da ciascun partecipante.
L'attuale ricorrente presentava istanza di rimborso al Comune di Napoli concernente l'IMU versata dal suo dante causa in relazione ad un immobile per gli anni che vanno dal 2014 al 2018, poiché versata e non dovuta dal padre sulla base del presupposto della comproprietà dell'immobile che era di esclusiva proprietà del coniuge. Nello specifico, lo stesso...
Svolgimento del processo
B. S., C.F. xxxxx, in qualità di erede di B. P., residente in Campoli Del Monte Taburno (BN) alla Via P. di T., s.n.c., 82030, elettivamente domiciliato in Napoli, presso lo Studio dell'Avv. A. P. lo rappresenta e difende, giusta mandato a margine del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, con casella di Posta Elettronica Certificata "xxx".
Propongono appello avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, Sez33, n.3416, depositata il 19/05/2020, non notificata.
Va premesso in fatto che l'odierno appellante aveva presentato al Comune di Napoli una istanza di rimborso per IMU versata dal suo dante causa per un immobile sito Via G. n.xxx per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 per complessivi euro 1.608,00 in quanto non dovuta e versata dal padre sull'erroneo presupposto della comproprietà dell'immobile in questione che invece sarebbe stato di proprietà esclusiva del di lui coniuge C. E. acquistato in data 2 luglio 1970, per atto Notaio dott. P. le T., Rep. xxxx, raccolta xxxx, anno 1970, e quindi prima dell'entrata in vigore della legge di riforma sul diritto di famiglia n. 151/1975 che ha previsto la comunione dei beni tra i coniugi come normale regime patrimoniale del matrimonio. Contro il diniego di rimborso il B. presentava ricorso davanti alla C.T.P. di Napoli chiedendo l'accoglimento della domanda di rimborso.
Si costituiva il Comune di Napoli che riferiva che i coniugi B. P e C. E. il 16/06/1994 avevano presentato una dichiarazione iniziale ICI 1993 in cui dichiaravano di possedere il 50°/o ciascuno, per l'immobile di e gli stessi, da tale data, avrebbero versato l'imposta in tale percentuale, chiedeva quindi il rigetto del ricorso, in quanto del tutto infondato in punto di fatto e di diritto.
Con la sentenza n. 3416/2020 la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli rigetta il ricorso in quanto " ......... Ritiene la Commissione che le ragioni della parte ricorrente non possono essere accolte in quanto non vi è prova che vi sia stato un atto della pubblica amministrazione impositivo di un tributo a carico del ricorrente che risulti emesso dal Comune di Napoli. Vi è stato quindi uno spontaneo adempimento dell'obbligazione altrui il cui animo non è rilevante non risultando, peraltro, documentata alcuna richiesta del Comune che può aver indotto in errore. Da ultimo si deve poi considerare che il ricorrente non ha documentato l'assunto regime patrimoniale dei genitori che avrebbero dovuto dimostrare mediante atto di matrimonio degli stessi.
Proponeva tempestivamente appello il contribuente eccependo che l'articolo 19, comma 1, lett. g), D. Lgs. 546/1992 prevede espressamente che "il ricorso può essere proposto avverso: ... omissis ... g) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti ... senza operare alcuna distinzione se il tributo erroneamente versato e per cui si chiede la restituzione fosse stato richiesto dall'erario o spontaneamente pagato dal contribuente. Nel merito insisteva sulla domanda formulata in primo grado e depositava estratto dell'atto di matrimonio dei coniugi B. C.
Si costituiva davanti a questa CTR il comune che eccepiva l'assoluta infondatezza dell'appello.
All' odierna udienza tenutasi con le modalità di cui all'articolo 27 D.L. 137/2020 la causa era riservata in decisione.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato e va rigettato per i motivi di seguito indicati che rappresentano la ragione più liquida per la decisione (cfr ex multis, Cass. sez. lav., 20 maggio 2020, n. 9309: «La causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio).
I coniugi B. C. avevano accettato di regolare i loro rapporti, dopo l'entrata in vigore della legge 151/1975, con il regime della comunione dei beni, come emerge dal certificato di matrimonio da cui non risulta nessuna annotazione.
Orbene in assenza di una specifica diversa dichiarazione che doveva essere resa entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge deve ritenersi che tacitamente e per fatti concludenti (dichiarazione ICI e dichiarazione dei redditi presentata dal B.) i coniugi avevano inteso inserire anche l'immobile di via G. xxx nel perimetro dei beni ricadenti nella comunione matrimoniale in forza di un regime di comunione tacita familiare, idoneo ad estendersi "ipso iure" agli acquisti fatti da ciascun partecipante senza bisogno di mandato degli altri né di successivo negozio di trasferimento( cfr conf Cass. Civ. ord. 7872 del 19.3.2021). Correttamente quindi il comune di Napoli ha rigettato la domanda di rimborso dell'IMU correttamente versato dal contribuente in quanto titolare del diritto di proprietà sul 50% dell'immobile in questione. L'appello va quindi rigettato ma, tenuto conto della novità della questione (cfr. sent. Cass del 2021) le spese del giudizio di appello possono essere dichiarate compensate.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Spese compensate.