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18 luglio 2024
Legittima l’esenzione IMU anche se i coniugi risiedono in Comuni diversi

Richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 209/2022, la Cassazione afferma infatti che nel contesto attuale è sempre meno raro che due coniugi o due persone unite civilmente decidano, per diverse ragioni, di stabilirsi in due immobili diversi per poi ricongiungersi periodicamente.

di La Redazione

Con l'ordinanza n. 18555 dell'8 luglio 2024, la Cassazione si è occupata della legittimità dell'esenzione IMU per l'abitazione adibita a dimora principale nel caso in cui sussista una scissione del nucleo familiare all'interno dello stesso territorio comunale o dello stesso Comune.
In tal senso, gli Ermellini richiamano la sentenza n. 209/2022 con cui la Corte costituzionale ha stabilito che

giurisprudenza

  • Nel nostro ordinamento non trovano posto misure fiscali strutturate in modo tale da penalizzare coloro che decidono di unirsi in matrimonio o di costituire una unione civile;
  • In tale ottica è stata estesa l'illegittimità anche ad altre norme e, in particolare, a quelle che limitano per i componenti del nucleo familiare l'esenzione ad uno solo degli immobili siti nel medesimo comune e che prevedono che essi optino per una sola agevolazione laddove le parti abbiano residenze e dimore abituali differenti;
  • In particolare, l'art. 5-decies D.L. n. 146/2021 è stato introdotto dal Legislatore per “reagire” all'orientamento giurisprudenziale che è giunto a negare ogni esenzione sull'abitazione principale quando uno dei componenti risieda in un comune diverso rispetto a quello del possessore dell'immobile.

In relazione a tale orientamento, la Cassazione ha chiarito che esso dipende dal riferimento al nucleo familiare preso da quel determinato contesto normativo, mentre nel contesto attuale è sempre meno rara l'ipotesi in cui due coniugi concordino di vivere in luoghi diversi ricongiungendosi periodicamente per ragioni, ad esempio, lavorative, rimanendo comunque nell'ambito di una comunione materiale e spirituale.
Per questa ragione, non ritenere sufficiente ai fini dell'esenzione sulla prima casa la residenza anagrafica o dimora abituale in un determinato immobile, costituisce una discriminazione evidente rispetto ai conviventi di fatto che in presenza delle stesse condizioni si vedono invece accordato per ciascun immobile il beneficio.
Ciò posto, è legittima quindi l'esenzione IMU per l'abitazione adibita a dimora principale anche in caso di scissione del nucleo familiare all'interno dello stesso territorio comunale ed anche in Comuni diversi.

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