Con il
D.L. n. 157/2021 sono state introdotte misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche e, nel dettaglio, il decreto mira a evitare le frodi relative alle detrazioni e cessioni di crediti per lavori edilizi ed estende l'obbligo del visto di conformità, previsto ora per la cessione del credito o lo sconto in fattura, anche nel caso in cui il cosiddetto
Superbonus al 110% venga utilizzato dal beneficiario in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi.
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L'Agenzia delle Entrate può sospendere, fino a 30 giorni, l'efficacia delle cessioni del credito e delle relative comunicazioni all'Agenzia - anche successive alla prima - nel caso in cui vengano individuati determinati “profili di rischio” concernenti: la coerenza e la regolarità dei dati indicati; correlazione tra i dati dei crediti ceduti e i soggetti che intervengono nelle operazioni. Viene esteso l'obbligo del Visto di conformità anche per i casi in cui il Superbonus è utilizzato dal beneficiario direttamente in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, tranne che nei casi in cui dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente tramite la precompilata oppure tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale. Il decreto estende l'obbligo del visto di conformità anche in caso di opzione per la cessione del credito/sconto in fattura relativa alle detrazioni fiscali per lavori diversi da quelli che danno diritto al Superbonus 110%.
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Premesso quanto innanzi esposto, le risposte dell'Agenzia riguardano in particolare i primi quesiti sull'obbligo del visto di conformità e dell'asseverazione per esercitare l'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito in materia di bonus edilizi diversi dal Superbonus.
I lavori per il recupero del patrimonio edilizio
In merito agli aspetti temporali della mancata trasmissione (alla data del 12 novembre) all'Agenzia delle Entrate della comunicazione dell'opzione per lo sconto in fattura, il Fisco ha osservato che le nuove norme decorrono dal 12 novembre 2021 (data di entrata in vigore del Decreto-Legge). Dunque, le comunicazioni delle opzioni inviate entro l'11 novembre 2021, relative alle detrazioni diverse dal Superbonus, per le quali l'Agenzia delle entrate ha rilasciato regolare ricevuta di accoglimento,
non sono soggette alla nuova disciplina di cui al comma 1-
ter dell'art. 121 del D.L. n. 34/2020 e, dunque,
non sono richiesti l'apposizione del visto di conformità e l'asseverazione della congruità delle spese. I relativi crediti possono essere accettati, ed eventualmente ulteriormente ceduti, senza richiedere il visto di conformità e l'asseverazione della congruità delle spese, anche dopo l'11 novembre 2021, fatta salva la procedura di controllo preventivo e sospensione di cui all'art. 122-
bis del D.L. n. 34/2020, introdotto dal
D.L. n. 157 del 2021.
L'individuazione dei valori massimi ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese
In merito alla questione riguardante l'individuazione dei valori massimi per talune categorie di beni ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese, il Fisco ha osservato che nelle more dell'adozione del decreto del Ministero della transizione ecologica di cui al comma 13-
bis dell'art. 119 del D.L. n. 34/2020, è
possibile fare riferimento ai prezzari individuati dal decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 agosto 2020.
L'asseverazione prevista per gli interventi oggetto dei Bonus diversi dal Superbonus
In merito alla questione afferenti i bonus diversi dal Superbonus e quindi se la nuova norma richiede l'attestazione dei requisiti tecnici dell'intervento e l'effettiva realizzazione, come previsto per il Superbonus, o riguarda solo la congruità delle spese, il Fisco ha precisato che l'art. 121, comma 1-
ter, lettera b), del D.L. n. 34/2020 prevede espressamente che i tecnici abilitati “asseverano la congruità delle spese sostenute” e, quindi, si ritiene che
ad essa debba riferirsi la nuova attestazione richiesta. Quindi, i tecnici abilitati al rilascio delle asseverazioni previste per gli interventi ammessi al superbonus possono rilasciare anche l'asseverazione della congruità delle spese previste dal decreto antifrode, per la stessa tipologia di intervento.
L'obbligatorietà del visto di conformità anche nel caso in cui il Superbonus sia fruito sotto forma di detrazione
In merito alla questione se il visto va richiesto in relazione all'intera dichiarazione in cui la detrazione è indicata o può riferirsi solo ai dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione in argomento, il Fisco ha evidenziato che il visto di conformità vada richiesto
solo per i dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione. Il contribuente è tenuto a conservare la documentazione attestante il rilascio del visto di conformità, unitamente ai documenti giustificativi delle spese e alle attestazioni che danno diritto alla detrazione. Resta fermo che il contribuente è tenuto a richiedere il visto di conformità sull'intera dichiarazione nei casi normativamente previsti (ad esempio, cfr.
art. 1, comma 574, della L. n. 147/2013, secondo cui i contribuenti che, ai sensi dell'
art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, utilizzano in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito).
Asseverazione della congruità da parte dei tecnici
In merito alla questione se i tecnici abilitati alla verifica della congruità delle spese per gli interventi ammessi al Superbonus possono asseverare anche la congruità prevista dal
D.L. n. 157/2021, il Fisco ha confermato la questione. Quindi, i tecnici abilitati al rilascio delle asseverazioni previste dall'art. 119, comma 13, del D.L. n. 34/2020 per gli interventi ammessi al Superbonus
possono rilasciare, per la medesima tipologia di intervento, anche l'asseverazione della congruità delle spese sostenute prevista dall'
art. 1 del D.L. n. 157/2021.
(Faq aggiornate il 22 novembre 2021)