In Gazzetta Ufficiale il D.M. del 15 ottobre 2021, n. 174, il quale sopprime la lett. c), al comma 2, dell'art. 2 D.M. n. 47/2016.
In G.U. n. 282 del 26 novembre 2021 è stato pubblicato il decreto del Ministero della Giustizia del 15 ottobre 2021, n. 174, recante «Regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro della giustizia 25 febbraio 2016, n. 47, recante disposizioni per l'accertamento dell'esercizio della professione forense».
Dopo avere acquisito il parere del Consiglio Nazionale Forense (delibera n. 281/2020) e quello del Consiglio di Stato nell'adunanza dell'11 maggio 2021, è stata infatti approvata la modifica al D.M. n. 47/2016 che sopprime definitivamentela lettera c), comma 2, dell'art. 2.
Dunque, ai fini dell'accertamento dell'esercizio della professione forense in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente non conta più il fatto che l'avvocato
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«c) ha trattato almeno cinque affari per ciascun anno, anche se l'incarico professionale è stato conferito da altro professionista» |